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Adozione internazionale. Quando il congedo obbligatorio spetta anche al padre

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Adozioni internazionali e congedo di maternità e paternità. Il diritto al congedo obbligatorio spetta anche al padre? A quali condizioni?

Vincenzo scrive

Sono un docente di scuola secondaria di secondo grado e con mia moglie, anche Lei docente, abbiamo in essere una procedura adottiva internazionale. Vorrei sapere se il congedo di astensione per adozione internazionale retribuito al 100%  (cinque mesi + 1 giorno),  durante la permanenza all’estero  per il periodo di incontro con il minore, può essere fruito sia dal padre che dalla madre contemporaneamente, ovviamente sempre nel limite massimo dei cinque mesi ed 1 giorno. Grazie

Cosa è previsto per le adozioni internazionali

La lavoratrice che adotta un minore straniero ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione; il diritto spetta per l’intero periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore raggiunga la maggiore età.

Il congedo può essere fruito nei cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia ferma restando la durata massima del periodo di astensione (cinque mesi ed un giorno) oppure  fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore, per consentire alla lavoratrice la permanenza all’estero finalizzata all’incontro con il minore ed agli adempimenti relativi alla procedura adottiva . Tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo frazionato.

Il congedo non fruito antecedentemente all’ingresso del minore in Italia è fruito, anche frazionatamente, entro i cinque mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo.

Deroga per il padre

Il T.U. 151/01 dispone, per i figli naturali, che il padre possa fruire del congedo di paternità solo in determinati casi ovvero in caso di decesso o grave infermità della madre o nei casi di abbandono (da parte della madre) o affidamento esclusivo del figlio.

L’art. 2, comma 454, Legge Finanziaria per il 2008 ha previsto che nei casi di adozioni il congedo di paternità spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 28 T.U. (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo) nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente.

Conclusioni

Stando alle novità introdotte a partire dal 2008 è possibile che il padre fruisca del congedo obbligatorio anche per la parte relativa alla madre qualora questa se ne avvalga appunto in parte, come richiesto nel quesito da Vincenzo. Sostanzialmente nel caso delle adozioni si deroga dalle condizioni “normali” che regolano il congedo di paternità dando questa ulteriore opportunità.

Pertanto, Vincenzo può fruire di parte del congedo obbligatorio se la moglie per quella parte decide di non avvalersene e così il congedo resta sempre non superiore ai 5 mesi e un giorno e interamente retribuito ma fruito da entrambi i genitori adottivi.

 

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