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Adozione internazionale di più minori: quali diritti per la madre

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Al pari dei figli naturali anche per le adozioni ci sono dei diritti garantiti dalle leggi. Quali particolarità per il congedo di maternità?

Silvana scrive

sono un’insegnante di scuola secondaria superiore, il prossimo giugno porterò due bambini in Italia a seguito di adozione internazionale, volevo avere le seguenti informazioni: – la maternità obbligatoria è di 10 mesi (ossia 5 mesi per ogni bambino)? – la maternità inizia il giorno di ingresso dei 2 bambini in Italia o il periodo può essere posticipato? I 10 mesi devono essere continuativi? – Come vengono conteggiati i mesi di maternità? Ossia, se la maternità coincide con il periodo di ferie (luglio e agosto), la durata di assenza si proroga di ulteriori 2 mesi (quindi 10 mesi + 2 mesi di ferie ogni anno?) o i giorni di ferie vengono persi?  la domanda di maternità deve essere fatta sia alla scuola che all’inps? Ti ringrazio.

Adozione internazionale – normativa

Il congedo di maternità in caso di adozioni è stato integrato e parzialmente riscritto  dall’art. 2, commi 452 e 453, della legge Finanziaria per il 2008 in vigore dal 1° gennaio 2008.

Analogamente a quanto previsto in caso di adozione nazionale, la lavoratrice che adotta un minore straniero (ai sensi della legge 4 maggio n. 1983, n. 184, e successive modificazioni, artt. 29 e ss.) ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione; il diritto spetta per l’intero periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore raggiunga la maggiore età.

5 mesi da fruire anche in modo frazionato

Ferma restando la durata massima del periodo di astensione (cinque mesi ed un giorno), il congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore, per consentire alla lavoratrice la permanenza all’estero finalizzata all’incontro con il minore ed agli adempimenti relativi alla procedura adottiva; tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo frazionato. Il congedo non fruito antecedentemente all’ingresso del minore in Italia è fruito, anche frazionatamente, entro i cinque mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo.

La lavoratrice che per il periodo di permanenza all’estero non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può comunque avvalersi di periodi di congedo non indennizzati né retribuiti.

Conclusioni

Richiamata la normativa in materia e considerando i quesiti di Silvana, si precisa quanto segue:

  1. La maternità obbligatoria è di 5 mesi e non di 10 mesi, perché il congedo di maternità è collegato alla procedura adottiva, che è sempre unica, anche in caso di adozione di due o più fratelli
  2. Si può usufruire di parte del congedo di maternità anche prima dell’ingresso del minore in Italia, e cioè durante il periodo di permanenza all’estero, richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. La parte residua del congedo di maternità, che non sia stata fruita antecedentemente all’ingresso del minore in Italia, può essere utilizzata, anche in maniera frazionata, entro i cinque mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo
  3. I mesi sono interamente retribuiti e riconosciuti nell’anzianità di servizio.
  4. Per le ferie, vale quanto disposto per i figli naturali. Dal momento che non è possibile fruire delle ferie durante il congedo di maternità e comunque le stesse non si perdono, se ne potrà fruire l’anno successivo nei periodi di sospensione delle lezioni (art 13 CCNL/2007)

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