Adida richiede l’inclusione nel decreto Salvaprecari dei precari della III fascia delle Graduatorie d’Istituto

Di Lalla
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ADIDA (Associazione Docenti Invisibili da Abilitare) – In riferimento a quanto previsto dalla L. 12 luglio 2011 n.106: conversione in legge del c.d. "DL Sviluppo" (d.l. 13 maggio 2011 n.70), ed in particolare alla riproposizione per l’anno scolastico 2011/2012 delle disposizioni, già contenute nella L. 25 settembre 2009 n. 134, nel D.M. n.80 del 15 settembre 2010 e nel D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 destinate al personale della scuola, che nello stesso anno non possa stipulare, per carenza di posti, contratti di supplenza della stessa tipologia di quello dell’anno precedente o, comunque, dell’ultimo anno lavorativo nel triennio precedente, l’ADIDA (Associazione docenti invisibili da abilitare) intende porre alla Vostra cortese attenzione gravi e urgenti obiezioni circa la formulazione di tali norme che ribadiscono una condotta discriminante nellan gestione del personale di II e III fascia delle Graduatorie d’Istituto, non priva di ripercussioni per la stessa Amministrazione.

ADIDA (Associazione Docenti Invisibili da Abilitare) – In riferimento a quanto previsto dalla L. 12 luglio 2011 n.106: conversione in legge del c.d. "DL Sviluppo" (d.l. 13 maggio 2011 n.70), ed in particolare alla riproposizione per l’anno scolastico 2011/2012 delle disposizioni, già contenute nella L. 25 settembre 2009 n. 134, nel D.M. n.80 del 15 settembre 2010 e nel D.M. n. 68 del 30 luglio 2010 destinate al personale della scuola, che nello stesso anno non possa stipulare, per carenza di posti, contratti di supplenza della stessa tipologia di quello dell’anno precedente o, comunque, dell’ultimo anno lavorativo nel triennio precedente, l’ADIDA (Associazione docenti invisibili da abilitare) intende porre alla Vostra cortese attenzione gravi e urgenti obiezioni circa la formulazione di tali norme che ribadiscono una condotta discriminante nellan gestione del personale di II e III fascia delle Graduatorie d’Istituto, non priva di ripercussioni per la stessa Amministrazione.

A parità di condizioni lavorative (profilo professionale, mansioni e retribuzioni), determinate dal CCNL del personale docente, sono stati infatti stabiliti negli anni precedenti, e sarannooggi gravemente ribaditi,con l’emanazione del nuovo decreto, alcuni benefici, previsti dai succitati interventi, per il personale docente, riservati però unicamente a coloro che sono presenti in Graduatoria ad Esaurimento (previste dall’art. 1 comma 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296), in palese violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, principi fondamentali dell’ordinamento democratico.

La creazione di elenchi prioritari, come previsto dalla legge in questione, e l’esclusione da essi dei docenti non inseriti in GAE(Graduatorie ad Esaurimento) incide fortemente, sovvertendolo, sul criterio di assegnazione
degli incarichi temporanei previsto dalla disciplina vigente e si pone, creando un sistema di “precedenza assoluta”, in contrasto con numerosi principi costituzionali.

Il personale docente, come i precari di II e III fascia, pur avendo conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, attraverso le Graduatorie di Istituto, una supplenza di almeno 180 giorni in una unica istituzione scolastica, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, non essendo inseriti nell’anno scolastico 2010/2011 nelle Graduatorie provinciali ad Esaurimento, risulterebbe drasticamente escluso dai benefici del suddetto decreto, diventando così vittima di una palese discriminazione tra pari: i 180 giorni, infatti, sono lo stesso requisito richiesto a chi è inserito in GAE, per iscriversi nelle Graduatorie Prioritarie.

Se l’intento del provvedimento era inoltre quello di salvaguardare i precari della scuola, “salvandoli” dai devastanti effetti venutisi a determinare dall’emanazione della L. 133/2009 e dai tagli, tale intento poteva essere raggiunto solamente salvaguardando TUTTO il personale docente che opera nella scuola, e non una parte, la cui tutela per altro ha finito per andare a discapito di chi non ha potuto beneficiare delle misure introdotte dal decreto in questione. La creazione di una nuova graduatoria per l’assegnazione delle supplenze temporanee, ha finito infatti per ‘rottamare’ le graduatorie d’Istituto, le quali pur continuando ad esistere
di fatto sono rimaste del tutto inutilizzate per via dell’illegittimo scavalcamento che si è venuto a creare.

Ciò è tanto più grave se si considera che le misure introdotte hanno agito retroattivamente, cancellando di fatto graduatorie preesistenti e facendo tabula rasa dei diritti acquisiti dai precari di II e III fascia. Ancor più
grave e discriminante si ritiene sia l’aver permesso ai soli docenti iscritti nelle Graduatorie Prioritarie di maturare punteggio anche in caso di disoccupazione, negando questa opportunità ai docenti precari inseriti nelle Graduatorie d’Istituto. Tale comportamento appare del tutto discriminante e palesemente illegittimo. Come è possibile affermare che i precari in GAE maturino meriti e punteggi pur non lavorando, e che i precari inseriti nelle Graduatorie d’Istituto invece non siano in grado di fare altrettanto? Si può forse affermare che un lavoratore sia più bravo di un altro a lavorare, ma su quale base si può affermare che i docenti in GAE
siano “più competenti e valenti” dei precari inseriti nelle Graduatorie d’Istituto nel “non lavorare”?

Si ricorda inoltre che da anni non esistono percorsi abilitanti all’insegnamento nella quasi totalità delle varie classi di concorso e, in alcuni casi mancano percorsi abilitanti ordinari da addirittura 10/15 anni.
Si fa inoltre presente che anche quando le SSIS erano attive, gli alti costi e gli obblighi di frequenza a corsi in alcuni casi situati a diverse centinaia di chilometri dalla propria abitazione ha difatti impedito la frequenza a molti precari già impegnati a prestare la propria opera e il proprio lavoro nelle scuole
Statali

Dall’istituzione delle Ssis il Ministero anno dopo anno ha violato il fondamentale principio di uguaglianza*, poiché la possibilità di potersi abilitare era legata a fattori contingenti e discriminanti, quali la regione di appartenenza, le disponibilità economiche del candidato, la possibilità di sospendere o di ridurre l’attività lavorativa per un periodo di almeno due anni; e ancora, la disponibilità a spostarsi con regolarità per assolvere gli obblighi di frequenza, il titolo di studio posseduto e la disciplina insegnata. L’obbligo di frequenza, imposto a chiunque, non teneva inoltre conto del diritto alla salute del lavoratore (non era infatti concesso assentarsi nemmeno se ammalati), alla maternità e all’assistenza per l’assistenza di parenti ammalati, poiché non era prevista nessuna deroga a quest’obbligo. Infine, l’impossibilità di per tale personale di completare la propria formazione viola il diritto alla formazione per il lavoratore sancito dall’art. 36 della Costituzione e ribadito nell’art. 1, co. 1, lettera c), art. 7 co. 4 del dlgs. 165/01, nonché dalle vigenti norme in fatto di diritto alla formazione contenute nel CAPO VI del vigente CCNL relativo al personale del comparto scuola. Ciò nonostante, l’abilitazione all’insegnamento continua a costituire nel nostro ordinamento presupposto imprescindibile per ambire alla stabilizzazione e accedere alle GAE, ma le possibilità di conseguimento del relativo titolo sono attualmente inesistenti!

L’art. 51 comma 1 della Costituzione stabilisce che l’accesso ai pubblici uffici deve avvenire in condizioni di uguaglianza. Tuttavia a fronte di quanto esposto appare evidente come tale titolo sia stato invece conseguito in condizioni di assoluta diseguaglianza. Non è pertanto accettabile che lo spartiacque tra chi debba o meno essere “salvato”, debba fondarsi sul possesso di un titolo, l’abilitazione, acquisito in tali condizioni.

E’ inoltre utile a tale scopo sottolineare che ai sensi del DM 201/2000, del DM 131/2007, del DM 56/09, del DM 64/2011, del DM 53/2007 e della CM 20/2007, i docenti precari inseriti nelle Graduatorie di III fascia sono definiti possessori di titoli validi all’insegnamento ed idonei alla professione docente. Ai sensi del DM 27/07 costituisce titolo abilitante di accesso in GAE il possesso di una idoneità acquisita a seguito di esame. Sono inoltre certamente abilitati all’insegnamento tutti i possessori di Diploma Magistrale che operano nelle scuole Primarie e dell’Infanzia (rif. Dlgs n. 297 del 16 aprile art. 197 e 334, art. 2 c. 1 D.I. 10 Marzo 1997, Circolare Ministeriale 15.07.1997 n. 434, DPR 23 luglio 1998, n. 323 Art. 15 co. 7, Legge n. 239 del 30/07/1991, nota del 3 marzo 1997 Prot 12588/BL sottoscritta dal Ministro Berlinguer, Vista la C.M. n. 31 del 18.3.2003). Tale personale si pone pertanto sullo stesso identico piano giuridico dei precari inseriti nelle GAE e qualsiasi discriminazione risulta in ogni caso inaccettabile.

L’associazione ADIDA, per tutte le ragioni fin qui esposte, ritiene sia urgente un riesame del provvedimento in fase di emanazione, al fine di ristabilire i principi di eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini, nel pieno rispetto del diritto al lavoro. Nel ritenere opportuno che le istanze dell’Adida siano valutate e tradotte in modifiche alle misure previste, si chiede la possibilità di essere ascoltati per poter argomentare in modo più approfondito tutte le questioni esposte in questo documento.

A tal proposito riteniamo utile citare quanto riportato nella sentenza 7121/2002 del TAR Lazio relativa alla diatriba tra Sissini (frequentatori dei corsi abilitanti SSIS attivati dal 2000 al 2009) e Ordinaristi (vincitori di concorso) sulla questione della sopravalutazione del punteggio dei primi. Al punto 8 di detta sentenza il magistrato ritenne necessario precisare che “[*…] Per corrispondere allo spirito della normativa comunitaria, la formazione di insegnanti specializzati si configura come un servizio da rendere nell’interesse preminente della comunità (sia statale che europea). Gli oneri [della formazione] devono essere, pertanto, a carico della comunità medesima. […] In mancanza (temporanea o meno) di appositi finanziamenti pubblici, lo Stato deve pure assicurare che siano soddisfatte le elementari esigenze di sopravvivenza del personale che frequenta il corso […]*”. Dette affermazioni non solo furono confermate dal Consiglio di Stato, ma fu lo stesso Miur a “rincarare la dose” ribadendo nella Circolare Ministeriale 14 giugno 2002, n. 69 che" *la stessa organizzazione dei corsi [SSIS] (in relazione alla loro complessità, all’articolazione oraria e all’obbligo di presenza alle attività collaterali) porta ad escludere la compatibilità di fatto con il contemporaneo svolgimento del servizio di
istituto. […] L’Amministrazione, oltre che dell’aspetto suindicato, avrebbe dovuto tener conto della situazione di quegli insegnanti non in grado di conciliare la prestazione di servizio con la frequenza dei corsi
S.S.I.S.; fatto questo che concretizza un’evidente disparità di trattamento […]*”.

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