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Adempimenti di fine anno e obbligo presenza dopo termine lezione: una storia che deve avere fine

Di Lalla
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di Paolo Pizzo e Lalla – Sono tantissimi i docenti che ci scrivono elencandoci i motivi per cui i Dirigenti stabiliscono la presenza a scuola anche dopo il termine delle lezioni. Ci preme quindi ritornare sull’argomento.

di Paolo Pizzo e Lalla – Sono tantissimi i docenti che ci scrivono elencandoci i motivi per cui i Dirigenti stabiliscono la presenza a scuola anche dopo il termine delle lezioni. Ci preme quindi ritornare sull’argomento.

Presenza obbligatoria secondo il proprio orario di servizio, registri da firmare con orario di entrata e di uscita, relazioni da scrivere in riferimento a ciò che si “produce” e di cui si discute con gli altri docenti durante le ore di presenza a scuola, biblioteche da sistemare. Ci manca solo vetri da lavare e muri da imbiancare.

Sono solo alcuni dei motivi contenuti nelle circolari emanate in questi giorni dai Dirigenti per giustificare la presenza a scuola dei docenti dopo il termine delle lezioni.

Non ci stiamo. Non possiamo farci niente, qualunque cosa possano pensare i Dirigenti ciò che conta per noi è quello che dice il Contratto. Non si scappa.

Pertanto, o queste ore rientrano nelle 40+40 ore funzionali all’insegnamento e previste dal Piano annuale delle attività, oppure i Dirigenti stanno emanando degli ordini di servizio illegittimi perché non previsti da nessuna normativa. Non c’è una via di mezzo.

I docenti nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):

  • Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
  • A recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
  • Ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
  • Ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.

Ciò vale per qualsiasi ordine di scuola a lezioni terminate.

L’unica eccezione è per i docenti di II grado non impegnati negli esami.

La CM n. 7/2013 prevede al punto 3.5

"Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

I Direttori Generali regionali e i Dirigenti Scolastici devono acquisire l’effettivo recapito rispettivamente del personale dirigente e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse."

“Rimanere a disposizione” non vuol dire però obbligo della presenza o della firma per tutti i giorni che vanno dal termine delle lezioni al 30/6. Non a caso il comma poi specifica “assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte ”.

I docenti, quindi, in assenza di un a presa di posizione delle RSU che ci augureremmo che avvenisse in tal senso, devono, come più volte detto, allertare tutte le OO.SS. territoriale e stabilire come agire di conseguenza.

Riproponiamo l’articolo già pubblicato con tutti i riferimenti normativi a cui appellarsi.

Gli obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni

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