Acquisti PA, scissione pagamenti: corrispettivo e imposta. Circolare Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, con la la circolare del 7 novembre 2017, ha fornito indicazioni riguardanti le novità in materia di scissione dei pagamenti (“split payment”), introdotte dall’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha novellato l’articolo 17-ter del DPR n. 633/72.

In base alle nuove disposizioni, l’IVA addebitata dal fornitore per gli acquisti di beni e servizi, effettuati dalle PA e Società, per i quali le stesse non siano debitori d’imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), dovrà essere versata dalla PA e Società direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo (per il bene o servizio acquistato) dal pagamento della relativa imposta.

La predetta scissione, leggiamo nella circolare, non è applicabile nel caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi rese in favore dei dipendenti (ad esempio: vitto e alloggio per trasferta dipendenti) e la fattura è intestata ai medesimi. Se la fattura è, invece, intestata alla PA allora si dovrà applicare la scissione.

Altra novità introdotta, nell’ambito della scissione dei pagamenti, riguarda le modalità di versamento dell’IVA. Questa può essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile oppure tramite versamenti distinti :

– in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per
le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
– relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

Per tutti i particolari scarica la circolare

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