Supplenze, risarcimento per contratti al 31 agosto. Indicazioni per quelli al 30 giugno

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La reiterazione delle supplenze svolte su organico di fatto, ossia conferite fino al 30 giugno, non costituisce un abuso dell’Amministrazione. A stabilirlo la Corte di Cassazione che fornisce alcune importanti indicazioni anche per le supplenze al 30 giugno.

Abuso dei contratti a termine per il personale scuola a tempo determinato

Una docente chiedeva il risarcimento del danno per la reiterazione dei contratti di supplenza svolti tra l’a..s. 2006/07 e il 2011/12. I giudici in prima istanza avevano accolto il ricorso in quanto il periodo di supplenza violato il termine complessivo di durata triennale per le assunzioni a termine nel pubblico impiego, previsto dall’articolo 4 comma 1 della legge 124/1999, senza fornire la prova della concreta esigenza di carattere temporaneo a fondamento dell’assunzione a termine dell’insegnante.

Tuttavia la Corte di Cassazione non convalida il giudizio in quanto le supplenze erano state conferite fino al 30 giugno e dunque su organico di fatto e non al 31 agosto, come organico di diritto.

Per le supplenze al 30 giugno, ovvero «per supplenze su cattedre e posti di insegnamento non vacanti, che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico» secondo la Cassazione non è configurabile alcun abuso.

Indicazioni della Corte di Cassazione su contratti al 30 giugno

E tuttavia la Corte di Cassazione fornisce alcune importanti indicazioni sulle supplenze al 30 giugno. Il risarcimento infatti può essere richiesto se si prova il ricorso distorto a siffatta tipologia di supplenze», prospettando le concrete condizioni della reiterazione, come ad esempio l’assegnazione presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa cattedra.

E – aggiungiamo noi – bisogna anche verificare che non ci siano stati errori da parte dell’Amministrazione nell’assegnare la supplenza al 30 giugno anziché al 31 agosto.

La sentenza pubblicata dal Sole24Ore

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