Abolizione chiamata diretta e titolarità di ambito, particolari del DDL e confronto con la 107

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Nei giorni scorsi, abbiamo riferito sul chiarimento della Senatrice Granato in merito alle modifiche al disegno di legge sull’abolizione della chiamata diretta e della titolarità di ambito.

Modifiche al disegno di legge

Potenziamento e reti scuole, Granato (M5S): modificato DDL abolizione titolarità scuola, ecco perché

Le modifiche, rispetto all’originario disegno di legge, riguardano:

  • l’abolizione della misura secondo cui il dirigente deve acquisire la disponibilità del docente, assunto precedentemente alla legge 107/2015, prima di assegnarlo su posto di potenziamento;
  • l’abolizione della della misura secondo cui per l’utilizzo dei docenti nelle reti di scuole si deve acquisire la disponibilità dell’insegnante.

Nel succitato articolo i motivi che hanno condotto alle modifiche.

Abolizione titolarità di ambito

Ai fini dell’abolizione della titolarità di ambito, viene sostituito il comma 66, che nella nuova formulazione così recita:

A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 i ruoli del personale docente
sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

Tale comma nella versione definitiva del DDL non prevede più i ruoli ragionali ma li riconduce a livello provinciale:

A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 i ruoli del personale docente sono provinciali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

Titolarità su scuola

Salta dunque la parte relativa all’articolazione dei ruoli in ambiti territoriali.

Dopo il comma 73 viene aggiunto il seguente:

73-bis Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 agosto 2019 assume la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche in cui ha prestato servizio negli ultimi tre anni scolastici. Al personale docente che alla medesima data non si trova a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all’ambito di titolarità è assegnata d’ufficio la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche del predetto ambito. Dall’anno scolastico 2019/2020 il personale docente è assegnato alle istituzioni scolastiche secondo i criteri di cui al comma 68.

Alla data del 31 agosto 2019, dunque, i docenti titolari di ambito assumeranno la titolarità in una delle scuole in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni scolastici.

I docenti in servizio in un ambito di diverso da quello di titolarità, invece, avranno assegnata la titolarità in una scuola del predetto ambito (di titolarità).

Tale comma, nella versione definitiva, prevede che la titolarità su scuola venga attribuita dal 1° settembre 2018:

Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2018 assume la titolarità presso l’istituzione scolastica che gli ha conferito l’incarico triennale.

Misure a confronto

La senatrice Granato ha pubblicato una tabella in cui sono riportati i commi della 107 interessati, le modifiche apportate originariamente dal DDL e la versione finale:

La tabella in PDF

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