Abilitati TFA ordinario: richiesta provvedimento di accesso alle supplenze con priorità rispetto ai docenti non abilitati

Di Lalla
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red – Interrogazione dell”On. Andrea Rigoni (PD), richiede al Ministro Carrozza quali provvedimenti intenda adottare per il riconoscimento del valore concorsuale del titolo di abilitazione TFA, con conseguente richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, e l’approvazione di un provvedimento d’urgenza che permetta agli abilitati TFA di godere di un canale prioritario per l’assegnazione degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee.

red – Interrogazione dell”On. Andrea Rigoni (PD), richiede al Ministro Carrozza quali provvedimenti intenda adottare per il riconoscimento del valore concorsuale del titolo di abilitazione TFA, con conseguente richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, e l’approvazione di un provvedimento d’urgenza che permetta agli abilitati TFA di godere di un canale prioritario per l’assegnazione degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee.

Interrogazione a risposta scritta 4-01618 presentato da RIGONI Andrea

Mercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 67

RIGONI. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. — Per sapere – premesso che: 

la vigente normativa prevede il rilascio del diploma di abilitazione all’insegnamento, per ciascuna classe di concorso della scuola secondaria di cui al decreto ministeriale n. 39 del 1998 e SIM, alla conclusione del tirocinio formativo attivo (TFA ordinario), disciplinato dal decreto ministeriale n. 249 del 2010; 

il tirocinio formativo attivo ordinario è un percorso a numero programmato, secondo quanto disposto dall’articolo 5 del decreto ministeriale n. 249 del 2010; nell’anno accademico 2011-12, anno di attivazione del primo ciclo del tirocinio formativo attivo ordinario, i posti disponibili sono stati determinati sulla base del fabbisogno regionale di personale docente delle scuole statali ai sensi dell’articolo 39 della legge n. 449 del 1997; 

la programmazione di cui al punto precedente si riferisce alla previsione di posti vacanti e disponibili in organico di diritto a livello regionale, cioè del contingente dei posti su cui vengono effettuate le operazioni di mobilità definitiva e le immissioni in ruolo; 

l’accesso al primo ciclo del tirocinio formativo attivo ordinario è avvenuto previo superamento di una prova a risposta chiusa, una prova scritta e una prova orale, ciascuna di esse con esito non inferiore all’equivalente di 7/10, e previa valutazione dei titoli, entro il contingente dei posti disponibili, perfettamente coerente e congruente con quanto disposto dall’ articolo 400, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 in merito ai concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente; le prove, con carattere selettivo, del tirocinio formativo attivo ordinario sono finalizzate ad accertare la conoscenza dei contenuti disciplinari per ciascuna classe di concorso; 

il percorso di tirocinio formativo attivo ordinario ha poi richiesto sia la frequenza obbligatoria alle attività previste che il superamento delle relative prove, e infine il superamento di un esame finale di abilitazione (articoli 10 e 15 del decreto ministeriale n. 249 del 2010); tutto ciò, per assicurare un’adeguata qualificazione di coloro che intendono esercitare la professione docente (articolo 1 del decreto ministeriale n. 249 del 2010); 

il 31 luglio del corrente anno si è conclusa la sessione estiva degli esami di abilitazione del primo ciclo del tirocinio formativo attivo ordinario (anno accademico 2011-12), e vi sono quindi i primi abilitati con tirocinio formativo attivo ordinario; 

con l’emanazione in data 27 giugno 2013 del decreto ministeriale n. 572, il Ministero ha disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge n. 244 del 2007, non prevedendo in alcun modo la possibilità per gli abilitati del primo ciclo del tirocinio formativo attivo ordinario di essere inclusi nelle stesse; 

con lo stesso decreto, il Ministero ha disposto però la possibilità dello scioglimento della riserva e dell’inclusione a pieno titolo per i cosiddetti «congelati ssis», cioè per coloro che si erano iscritti alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario conseguendo successivamente l’abilitazione con tirocinio formativo attivo ordinario; 

consegue a quanto sopra esposto che con il decreto ministeriale n. 572 del 2013 si sia posta in essere una disparità di trattamento fra soggetti in possesso del medesimo titolo, conseguito con identiche modalità, con grave lesione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione; consegue inoltre che gli abilitati del primo ciclo del tirocinio formativo attivo ordinario, sebbene in numero contingentato al fabbisogno di personale docente da assumersi a tempo indeterminato, siano allo stato attuale privi di valore di prova concorsuale del loro titolo e di un canale per l’immissione in ruolo, con grave lesione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione; 

inoltre, gli abilitati del primo ciclo del tirocinio formativo attivo ordinario sono allo stato attuale privi anche di un canale per l’accesso agli incarichi fino al termine delle attività didattiche e alle supplenze brevi, poiché nessuna modalità per la comunicazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento è stata ad oggi prevista e predisposta dal Ministero; tutto ciò, a fronte della possibilità di conferire gli stessi incarichi e supplenze a personale non abilitato in possesso del solo titolo, con grave lesione dell’articolo 97 della Costituzione; 

i percorsi previsti ai sensi della previgente normativa per il conseguimento del titolo di abilitazione – le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) – prevedevano, ai sensi della legge n. 143 del 2004, articolo 1, comma 3, per i soggetti in possesso del relativo titolo il diritto all’inserimento nelle graduatorie di cui alla legge n. 124 del 1999, articolo 1, comma 6, in modo automatico; 
il tirocinio formativo attivo ordinario, percorso sostitutivo di quello delle SSIS, risulta quindi incomprensibilmente svalutato, nonostante il numero degli abilitati sia stato strettamente determinato dal fabbisogno di personale docente a tempo indeterminato, e deprivato delle possibilità occupazionali proprie di un titolo di abilitazione professionale; 

l’intento del legislatore all’atto di dichiarare «ad esaurimento» le graduatorie di cui alla legge n. 124 del 1999 era quello di «assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato» (articolo 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007); 

la situazione descritta sopra, al contrario, impedisce le regolari assunzioni di personale docente e determina il moltiplicarsi del precariato, anche privo del titolo di abilitazione all’insegnamento, in contrasto con l’intento del legislatore; 

tutto ciò considerato, più volte in questi anni il legislatore, per garantire il regolare accesso ai ruoli ed agli incarichi a tempo determinato, degli abilitati privi di un canale per l’accesso agli stessi, ha previsto la riapertura straordinaria delle stesse con possibilità di inserimenti ex novo di soggetti abilitati –: 

se non intenda il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca operare affinché sia conferito valore di prova concorsuale all’esame in ingresso del primo ciclo (anno accademico 2011-12) del tirocinio formativo attivo ordinario ai sensi dell’articolo 400, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 e della legge n. 124 del 1999, articolo 1, comma 6, perfezionato dal diploma di abilitazione rilasciato a seguito del superamento dell’esame finale, e se non intenda quindi disporre sollecitamente l’inclusione degli abilitati del primo ciclo del tirocinio formativo attivo ordinario nelle graduatorie di cui alla legge n. 124 del 1999, articolo 1, comma 6, e alla legge n. 143 del 2004, articolo 1; 

quali urgenti provvedimenti il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca intenda assumere per garantire, a decorrere dall’anno scolastico 2013-14, l’accesso agli incarichi ed alle supplenze a tempo determinato del personale abilitato, con priorità assoluta rispetto al personale non abilitato in possesso del solo titolo di accesso. (4-01618)

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