Abilitazione necessaria per insegnare a tempo indeterminato nelle scuole paritarie, la sentenza

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Il contratto di lavoro stipulato da un docente con una scuola di paritaria è valido se vi è il requisito dell’abilitazione all’insegnamento. La sezione Lavoro della Cassazione considera nullo il contratto a tempo determinato stipulato con la scuola paritaria in mancanza dell’abilitazione.

I FATTI

Una docente, dopo 3 anni di contratti a tempo determinato in un istituto paritario, interrotti solo per la pausa estiva, chiede alla scuola di essere assunta a tempo indeterminato.

La scuola si opponeva alla richiesta per via dell’assenza dell’abilitazione all’insegnamento.

LA DECISIONE DEL GIUDICE

La Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 20 febbraio 2018 accoglie la tesi della scuola paritaria.

Secondo quanto si legge nella sentenza,, le disposizioni che recano la disciplina delle scuole paritarie consentono di individuare dei «requisiti minimi inderogabili necessari per esercitare una attività di insegnamento in istituzioni abilitate a rilasciare titoli di studio». E tra questi l’abilitazione all’insegnamento costituisce un «requisito soggettivo ineludibile e necessario per la valida conclusione del contratto». Di conseguenza, in assenza del titolo abilitativo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve considerarsi nullo, con l’impossibilità di prosecuzione ulteriore del rapporto o di una sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato, salvo gli effetti che lo stesso ha prodotto ex articolo 2126 Cc.

Ricordiamo che l’assunzione di docenti in possesso dell’abilitazoine è uno dei requisiti indicati dalla legge 62/2000 perché le scuole ottengano la parità.

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