Abilitazione insegnamento in Romania: passi avanti per il riconoscimento in Italia

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Abilitazione all’insegnamento in Romania: il Consiglio di Stato conferma con ordinanza il precedente decreto monocratico e dispone la sospensione del provvedimento di rigetto del Ministero dell’Istruzione.

Con la recente Ordinanza n. 6423 del 24.12.2019 il Consiglio di Stato ha nuovamente confermato che il percorso di studi seguito dai cittadini italiani in Romania è pienamente abilitante all’insegnamento e deve essere riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione.

In precedenza il TAR del Lazio, accogliendo la tesi sostenuta dall’Amministrazione, aveva negato il valore abilitante del percorso di studi post-universitario conseguito da un cittadino italiano in Romania.

Avverso la predetta sentenza lo Studio Legale Naso & Partners ha proposto appello al Consiglio di Stato che, all’esito dell’udienza di discussione del 19.12.2019, ha integralmente accolto le richieste cautelari con la seguente motivazione: “sussistono i presupposti per la conferma del decreto monocratico cautelare 18 novembre 2019, n. 5732, con il quale si è rilevato che «alla luce della documentazione in atti, l’istante sembrerebbe prima facie – avere conseguito le certificazioni delle competenze per l’esercizio della professione di insegnante abilitato all’insegnamento in Romania (in particolare il diploma conseguito in Romania che consente di insegnare previo possesso di un titolo di laurea che può essere, naturalmente, secondo i principi del diritto comunitario, conseguito anche in altri Paesi UE)»”.
In particolare, con la suddetta Ordinanza, il Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti sia della precedente sentenza negativa emessa dal TAR del Lazio che del provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento emesso dal Ministero dell’Istruzione.

Per gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia, che hanno presentato il ricorso in appello al Consiglio di Stato, tale nuova pronuncia conferma la validità della tesi da sempre sostenuta dai predetti legali, ovvero che il percorso di studi seguito dai cittadini italiani in Romania risulta essere pienamente abilitante all’insegnamento e pertanto deve essere riconosciuto in Italia dal Ministero dell’Istruzione.

La predetta Amministrazione potrà eventualmente richiedere all’interessato di sostenere alcune misure compensative, ma non potrà disporre l’immediato rigetto dell’istanza di riconoscimento poiché in tal modo violerebbe palesemente quanto disposto dalle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/CE, recepite in Italia con il D.Lgs. 206/2007 e successive modifiche.

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