Abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania, Consiglio di Stato dice sì in sede cautelare

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E’ del 17.04.2020, infatti, l’ordinanza n. 1994 – emessa a seguito di udienza svoltasi in videoconferenza come previsto dal D.L.n.18 del 17 marzo 2020 nella parte dedicata alla giustizia amministrativa – con cui il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare proposta da una giovane aspirante insegnante, con il ricorso patrocinato in secondo grado dall’avv. Santina Franco ( Studio Di Salvo – S. Stefano di Camastra), riaccendendo così la speranza della ricorrente di uscire finalmente dal precariato.

Quest’ultima per realizzare la sua aspirazione lavorativa, così come moltissimi altri giovani, dopo la laurea conseguita in Italia, si è recata in Romania, affrontando enormi sacrifici in termini economici e personali, per acquisire l’abilitazione all’insegnamento, nella certezza che la stessa fosse spendibile nel nostro Paese.

Purtroppo però, dopo avere inoltrato la richiesta di convalida e aver partecipato con successo al concorso straordinario 2018, seppur con riserva, la ricorrente è stata destinataria di un provvedimento di diniego dell’istanza di riconoscimento della formazione professionale svolta in Romania, con la conseguente esclusione dalle graduatorie in cui era stata inserita con riserva.

Impugnava, allora, il provvedimento di diniego con apposito ricorso che, però, non sortiva l’esito sperato. Infatti, il TAR Lazio sede di Roma lo rigettava con sentenza dello scorso Ottobre, con cui tra l’altro disponeva la condanna alle spese legali della soccombente.

La determinazione della ricorrente però è stata premiata, infatti, la stessa, senza arrendersi d’innanzi il nefasto risultato del primo grado, conferiva incarico all’avv. Santina Franco per proporre l’appello che il Consiglio di Stato, tenendo conto delle argomentazioni difensive offerte dal predetto difensore, ha accolto in sede cautelare, disponendo la sospensione della sentenza impugnata e del diniego del MIUR impugnato in primo grado.
Con la predetta ordinanza, evidenziando la fondatezza dei motivi di appello e richiamando il precedente del 17 febbraio 2020, n. 1198 la VI Sezione del Consiglio di Stato ha precisato che “ pronunciandosi su questione analoga, richiamate le pertinenti disposizioni del diritto europeo e le statuizioni della giurisprudenza della Corte giustizia UE, ha concluso nel senso che «a fronte della sussistenza in capo all’odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego”.

L’avv. Santina Franco, soddisfatta dell’esito della fase cautelare del giudizio dalla stessa patrocinato, evidenzia come, grazie al suddetto provvedimento, che conferma il trend positivo registratosi di recente presso la giustizia amministrativa, tanti docenti che con sacrificio hanno conseguito l’abilitazione in Romania, hanno partecipato con riserva al concorso straordinario 2018 e si sono opposti al provvedimento di diniego del MIUR, potranno ancora coltivare la speranza di essere reinseriti nelle graduatorie sia di merito che di seconda fascia e quindi sottoscrivere l’agognato contratto a tempo indeterminato ( per qualcuno, come la ricorrente, anche già a partire dalle prossime assunzioni).

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