Abilitazione all’estero, Consiglio di Stato ribalta valutazione

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di Antonio Fundarò – Pubblicata, dal Consiglio di Stato (sede giurisdizionale – Sezione Sesta), il 24 febbraio 2020 la sentenza numero 01376 pronunciatasi sul ricorso proposto da una insegnante per richiedere l’annullamento della sentenza del TAR Lazio (del 18/10/2019 – N. 11997/2019) e, conseguentemente, della nota ministeriale MIUR 17882 del 17.10.2018 avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero (Bulgaria), nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

La docente, assistita dall’avvocato Domenico Naso del foro di Roma, aveva conseguito presso l’Università degli studi “SS. Cirillo e Metodio” di Tarnovo in Bulgaria, l’abilitazione professionale per la professione d’insegnante e, a seguito di ciò, aveva presentato istanza al MIUR per il riconoscimento di tale titolo.

Avendo il MIUR aveva respinto tale istanza, la docente aveva ritualmente impugnato avanti il T.A.R. per il Lazio che, con la sentenza n. 11997 del 2019, ha respinto il ricorso con la seguente testuale motivazione “Ritenuto che le censure introdotte nel ricorso sono state trattate funditus dalla Sezione con le sentenze n. 8104/2019, 7911/2019, 7909/2019, le cui argomentazioni sono condivise da questo Collegio e devono intendersi integralmente richiamate”.

Il Consiglio di Stato con la sentenza di appello ha dedotto, anzitutto, la nullità di detta sentenza sotto vari profili (violazione del diritto di difesa; motivazione assente ed apparente; assenza totale della ricostruzione in fatto e dei principi di diritto applicabili al caso di specie), considerato il fatto che la Sezione si era già espressa su casi pressoché analoghi che accolgono, in effetti, il predetto motivo di censura (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 7537/2019, Cons. St., ad. plen., 30 luglio 2018 n. 11; id., 5 settembre 2018 n. 14; id., 28 settembre 2018 n. 15).

Scrive il consiglio di stato in diritto che «non è discussione la possibilità di una motivazione succinta attraverso il richiamo ai precedenti conformi, tuttavia, nel caso di specie, il mero richiamo del T.A.R. a tre suoi precedenti, senza alcuna specificazione delle domande proposte dalla ricorrente o delle questioni sottese al giudizio non consente di comprendere le ragioni del rigetto delle stesse, ovvero in che termini e per quale ragione siano applicabili ai precedenti citati; – risulta pertanto condivisibile la dedotta sussistenza di una motivazione meramente apparente, in quanto, seppur appaia financo opportuno che il giudicante rediga i propri atti in modo sintetico, ciò non può avvenire a scapito né della chiarezza, né della completezza della motivazione e della disamina di tutta la domanda alla stregua dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a. (la sentenza “…deve contenere: …la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi…”); – in altri termini, non basta indicare i precedenti a cui il Giudice intende conformarsi, giacché il rinvio per relationem a questi ultimi impone al Giudice di fornire idonea contezza, sia in fatto che in diritto, di come i principi colà affermati rispecchino in modo preciso anche la vicenda in esame e, soprattutto, siano congruenti coi motivi proposti; in caso contrario, la motivazione si appalesa meramente assertiva, tautologica e indimostrabile (cfr. Cons. St., ad. plen. n. 15/2018, cit.), se non incomprensibile o affetta da mera apparenza di motivazione, traducendosi in una sentenza che risulta priva dei suoi elementi essenziali (cfr. Cons. St., III, 20 novembre 2018 n. 6548; id., 20 maggio 2019 n. 3222).

Invero, la motivazione della sentenza è un requisito formale, oltre che sostanziale, indispensabile affinché essa raggiunga il suo scopo, onde la mancata enunciazione delle ragioni, per cui il Giudice adito accolga o meno il complesso delle domande postegli in relazione alle vicende di causa, integra la fattispecie della motivazione apparente, ossia un caso di nullità assoluta del provvedimento giudiziale non per la sinteticità, ma per l’incomprensibilità della valutazione ivi effettuata, a nulla rilevando la citazione di uno o più precedenti se non se ne dimostra l’effettiva aderenza al caso prospettato».

Inoltre, se proprio volessimo essere cavillosi, da un altro punto di vista, l’assenza d’una sia pur minima descrizione delle vicende di causa (la sentenza del TAR è davvero poco esaustiva e non presenta narrazione alcuna delle vicende) non consente al Giudice d’appello del Consiglio di Stato, come sarebbe nei casi fisiologici, «né d’integrare, né d’emendare l’eventuale error in judicando in cui il Giudice di prime cure sia potuto incorrere».

Per queste ragioni, dunque, il consiglio di stato (riunitosi in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati: Sergio Santoro, Presidente Bernhard Lageder, Consigliere Dario Simeoli, Consigliere Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore Francesco De Luca, Consigliere) ritiene che l’appello proposto dalla docente debba trovare accoglimento con conseguente annullamento dell’impugnata sentenza è il rinvio al giudice di primo grado.

La questione rimane sempre spinosa, dunque, anche se appare assai contestabile la scelta del MIUR di tacere davanti ad un fenomeno tanto diffuso e che vede impegnati, anche economicamente, numerosi docenti italiani in corsi di abilitazione all’estero.

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