6 punti Ssis nelle Graduatorie ad esaurimento: anche il Giudice del Lavoro di Reggio Calabria accoglie il ricorso presentato da ANIEF

Di Lalla
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L’avv. Domenico Ligato, legale di fiducia dell’ ANIEF per Reggio Calabria, ha ottenuto per un docente ricorrente ANIEF il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 6 punti, in quanto possessore di abilitazioni presso le SSIS.

L’avv. Domenico Ligato, legale di fiducia dell’ ANIEF per Reggio Calabria, ha ottenuto per un docente ricorrente ANIEF il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 6 punti, in quanto possessore di abilitazioni presso le SSIS.

Questa è una importante sentenza poiché dimostra che anche presso il giudice ordinario l’ANIEF ottiene clamorose vittorie e la tutela giuridica dei propri iscritti, così come aveva già fatto davanti ai Tribunali amministrativi. Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro-, infatti, ha accolto la richiesta di un insegnante per il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 6 punti per aver frequentato la SSIS con ogni consequenziale effetto ( compresa la retrodatazione giuridica della nomina) ed altresì il risarcimento del danno subito per la mancata immissione in ruolo nonché il pagamento delle spese processuali.

Da notare che il Giudice del Lavoro, nella sua motivazione, si limita a prendere atto delle pronunce del Giudice Amministrativo secondo cui le graduatorie dovevano essere modificate limitatamente alle parti in cui queste riconoscevano il punteggio aggiuntivo di 6 punti ai possessori di abilitazioni diverse da quelle conseguite presso le SSIS.

Estratto della sentenza

La ricorrente ha dichiarato ..altresì la permanenza dell’interesse in ordine ai punti 5, 6 e 7 del ricorso. In ordine a. tali richieste, va in via preliminare rilevata la condivisibilità delle pronunce del giudice amministrativo secondo cui le graduatorie dovevano essere modificate limitatamente alle parti in cui queste riconoscevano il punteggio aggiuntivo di 6 punti ai possessori di abilitazioni diverse da quelle conseguite presso le 5515.

L’applicazione di tale principio avrebbe dovuto condurre all’immissione in ruolo dell’odierna ricorrente a partire dalla stessa data in cui è stata immessa in ruolo la docente di__ Pertanto va dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento della decorrenza giuridica a partire dalla predetta data.

5. – Retribuzioni
Non può essere accolta la domanda della parte in cui la ricorrente chiede la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento delle retribuzioni arretrate dalla data della mancata immissione in ruolo.
Infatti in base al principio di corrispettività, il diritto alla retribuzione non matura in mancanza di effettiva prestazione lavorativa.

6. – Risarcimento del danno
Va invece accolta la domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente per la mancata immissione in ruolo, a decorrere – come chiesto dalla ricorrente – dalla messa in mora, quindi a partire dal 21 gennaio 2011.
Il danno, in mancanza di elementi di segno contrario, va commisurato all’importo delle retribuzioni che sarebbero maturate nel periodo che va dal 21 gennaio 2011 sino alla data di immissione in ruolo dell’odierna ricorrente, ossia dal 1 settembre 2011, oltre agli interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.

7. – Le spese processuali vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, e si liquidano in complessivi euro 1.000, di cui 500 per onorario e 10 per esborsi, oltre Iva e CPcome per legge.

Reggio Calabria, 29.2.2012

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