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6 giorni di ferie dopo i 3 giorni per motivi personali e familiari: i casi in cui è possibile non trovarsi il sostituto

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Il personale di ruolo può fruire dei 6 giorni di ferie come motivi personali e familiari? Bisogna in questi casi trovare il sostituto?

Lydia scrive

Sono un’ insegnante di ruolo e vorrei un chiarimento relativo alle ferie. Abbiamo diritto a 6 giorni di ferie durante l’anno scolastico se troviamo i sostituti. In quali casi  è possibile trasformare questi 6 giorni in permessi retribuiti, oltre i tre che ci spettano, e quindi poterne usufruire senza dover cercare sostituti?

3 giorni di permesso retribuiti per motivi personali o familiari

L’art.15 comma 2 del CCNL 2007 confermato dal comma 10 dell’art. 1 del CCNL 2018 dispone che Il dipendente [a tempo indeterminato], inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Sottratti alla discrezionalità del dirigente

Dal momento che per i permessi per motivi personali o familiari è scritto che “il dipendente… ha diritto…”, il dipendente vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla fruizione dei permessi.

A questo si aggiunge che la previsione contrattuale generica ed ampia di “motivi personali o familiari” e la possibilità che la richiesta di fruizione possa essere supportata anche da “autocertificazione”, esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico.

6 giorni di ferie da fruire come permessi

Esauriti i 3 giorni retribuiti il dipendente a tempo indeterminato può utilizzare 6 giorni di ferie (anche nei periodi di svolgimento delle attività didattiche), senza vincoli di spesa per l’Amministrazione (che può quindi -se necessario- nominare il supplente); le motivazioni vanno documentate, anche con autocertificazione.

Ciò in quanto il secondo periodo del  comma 2 consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione dei sei giorni di ferie durante l’attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 (ferie).”

Ai sensi infatti dell’ art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l’attività didattica sono concesse in subordine “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.

Dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince chiaramente che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come “motivi personali e familiari”, quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i primi 3 giorni), tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l’obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.

 LEGGE 228/2012 e nuovo codice SIDI

È bene ricordare che la legge che ha disposto la non monetizzazione delle ferie non ha modificato l’art. 15 comma 2.

A riprova di ciò è l’inserimento del nuovo codice PE03 che le segreterie devono utilizzare quando il docente a tempo indeterminato richiede i 6 giorni non come ferie ma “come” permessi:

(PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI) è stata recepita la richiesta di poter inserire a sistema i sei giorni di ferie eventualmente commutati in permessi personali. Si precisa  che il sistema non effettuerà nessun tipo di controllo in relazione al numero di giorni di ferie. Inoltre  sarà a cura dell’utente valorizzare il sub-codice corretto nel caso si tratti dei giorni di ferie utilizzati  come permesso personale.

Conclusioni

La collega potrà quindi richiedere i 6 giorni di ferie al termine dei 3 giorni di permesso retribuito, se la richiesta è supportata da autocertificazione e quindi fruiti con le stesse modalità dei primi 3 giorni.

In questi casi anche tali giorni sono sottratti alla discrezionalità del DS, non ci sarà bisogna di trovarsi il sostituto e la scuola inserirà a sistema il nuovo codice SIDI.

 

 

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