51% di assenze delle insegnanti per dolori mestruali. Arriva proposta di legge per tre giorni di congedo

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Con la proposta di legge numero 3781, del mese di aprile 2016, si interviene su una questione molto delicata, soprattutto nel settore della scuola, che ha la quasi totalità del personale femminile.

Con la proposta di legge numero 3781, del mese di aprile 2016, si interviene su una questione molto delicata, soprattutto nel settore della scuola, che ha la quasi totalità del personale femminile.

In tale proposta si legge  emergono dati significativi. In Italia i dati sulla dismenorrea sono allarmanti: dal 60 per cento al 90 per cento delle donne soffrono durante il ciclo mestruale e questo causa tassi dal 13 per cento al 51 per cento di assenteismo a scuola e dal 5 per cento al 15 per cento di assenteismo nel lavoro.

Non si tratterebbe di un provvedimento innovativo, quello di cui alla proposta che ora segue, nel mondo. Ad esempio la Nike ha inserito il congedo mestruale nel proprio codice di condotta sin dal 2007 e in Giappone alcune aziende avevano adottato il « seirikyuuka », cioè il congedo, addirittura nel 1947 e un anno dopo la stessa pratica era stata introdotta in Indonesia.

Nel testo si legge che “Più recentemente, il congedo per le donne che soffrono di dismenorrea è stato adottato anche in Sud Corea (nel 2001) e a Taiwan (nel 2013). In Oriente esiste infatti la credenza che se le donne non si riposano nei giorni del ciclo avranno poi numerose difficoltà durante il parto: il permesso, dunque, è vissuto come una forma di protezione della natività”.

Dunque, la proposta di legge 3781 che si compone di un solo articolo vuole intervenire nel caso di quelle donne che soffrono di mestruazioni dolorose, che dovranno comunque essere certificate da un medico specialista, ed avranno diritto ad un congedo per un massimo di tre giorni al mese.

Per tale diritto è dovuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione giornaliera e i giorni di congedo non possono essere equiparati ad altre cause di assenza dal lavoro, a partire dalla malattia: nessuna assimilazione tra i due istituti sia dal punto di vista retributivo che contributivo. Il diritto di cui alla presente proposta di legge si applica alle lavoratrici con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato, determinato ovvero a progetto.

Un passo in avanti sicuramente, che affronta una questione molto delicata, ma che probabilmente non troverà, per diverse ragioni, un consenso unanime. 

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