40 anni di servizio, collocamento a riposo forzoso. La nota

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Il MIUR ha emanato la nota prot. n. 657 del 27 gennaio 2011 con la quale si cofermano le deroghe al pensionamento forzoso per coloro i quali, pur avendo 40 anni di contributi, prevedono un ulteriore scatto alla successiva fascia stipendiale entro l’a.s. 2011/12.

Il MIUR ha emanato la nota prot. n. 657 del 27 gennaio 2011 con la quale si cofermano le deroghe al pensionamento forzoso per coloro i quali, pur avendo 40 anni di contributi, prevedono un ulteriore scatto alla successiva fascia stipendiale entro l’a.s. 2011/12.

Inoltre, il differimento può essere concesso anche a coloro che hanno raggiunto il quarantesimo anno di contributi entro il 31 agosto 2011 e maturano il successivo scatto stipendiale nell’anno successivo. Nella nota leggiamo che: "può essere concesso, a richiesta, il differimento di un anno del collocamento a riposo, a tutela di una legittima aspettativa degli interessati e anche perché, da quanto può desumersi dall´art. 4 del Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011, le economie di spesa relative agli esercizi finanziari successivi al 2010 dovranno essere prioritariamente utilizzate per il recupero dell´utilità ai fini delle posizioni di carriera e stipendiali anche per gli anni 2011 e 2012".

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. AOODGPER 657

Roma, 27 gennaio 2011

D.G. per il personale scolastico
Uff. III
AI DIRETTORI DEGLI
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
LORO SEDI

Oggetto : ART. 72 C. 11, L. 133/2008.-

in conseguenza dell’intervenuta normativa che ha previsto per il personale della scuola il blocco degli incrementi economici fino al 2012, sono pervenuti a questa Direzione Generale numerosi quesiti circa l’applicabilità
del differimento della cessazione del servizio già concesso, nel caso di maturazione del miglioramento stipendiale conseguibile entro il 31 agosto 2012.
In proposito si ritiene anzitutto che i differimenti già concessi con tale motivazione lo scorso anno debbano intendersi confermati.
Ugualmente, per coloro che raggiungono il quarantesimo anno contributivo entro il 31 agosto 2011 e avrebbero maturano nel corso del successivo anno scolastico il miglioramento stipendiale, può essere concesso, a richiesta, il differimento di un anno del collocamento a riposo, a tutela di una legittima aspettativa degli interessati e anche perché, da quanto può desumersi dall’art. 4 del Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011, le economie di spesa relative agli esercizi finanziari successivi al 2010 dovranno essere prioritariamente utilizzate per il recupero dell’utilità ai fini delle posizioni di carriera e stipendiali anche per gli anni 2011 e 2012.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA

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