24 CFU: precari possono chiedere 150 ore permessi studio. Modalità, scadenza 15 novembre

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Rinnovato il contratto sul diritto allo studio (150 ore) per il quadriennio 2017/2020 in Piemonte. Una delle novità è quella di aver inserito, tra i corsi ammissibili per la richiesta, i percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.

Poiché in alcune Università le iscrizioni ai relativi percorsi potrebbero non essere stati avviate, le relative domande saranno accolte con riserva.

Il riconoscimento dei permessi studio seguirà gli stessi criteri relativi agli altri corsi.

La domanda va presentata entro il 15 novembre 2017, attraverso la scuola di servizio.

Può usufruire dei permessi:

• il personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato (ivi compresi i docenti IRC) per l’intero orario cattedra, nonché il personale ATA con contratto a tempo indeterminato full-time; •

il personale con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico in corso;

• il personale docente ed ATA a tempo indeterminato a tempo parziale e a tempo determinato, indipendentemente dal numero delle ore di servizio. Il personale assunto a tempo determinato per un numero di ore settimanali ridotto ha diritto ad un numero di ore di permesso proporzionato alle ore di insegnamento o di servizio previste dal relativo contratto;

• il personale docente ed ATA supplente temporaneo, compreso quello nominato in attesa dell’avente diritto (art. 40 L. 449/97) , secondo le modalità di cui al successivo art. 6, purché la durata del contratto sia superiore al periodo di fruizione dei permessi stessi;

• il personale con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica;

• il personale con contratto a tempo determinato incaricato di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica; • il personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato o supplente temporaneo di cui ai punti precedenti che è stato ammesso ai percorsi formativi abilitanti speciali di cui al comma 1 bis dell’art. 15 del d.m. 249 del 2010.

A questo punto le altre regioni, che non si ancora espresse, dovrebbero porsi il problema di accettare con riserva tali domanda.

La guida per la richiesta dei permessi per diritto allo studio

Il contratto in Piemonte

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