150 ore permessi diritto studio non valgono per corsi abilitazione da avvocato

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Parere ARAN sui permessi per diritto allo studio, le 150 ore che annualmente possono essere fruite dal personale della scuola per la partecipazione ai corsi o il sostenimento di esami finalizzati al conseguimento di un titolo di studio legali o attestati riconosciuti dall’ordinamento pubblico.

NEGATE LE 150 ORE DI DIRITTO ALLO STUDIO PER SCUOLA FORENSE

L’ARAN ha precisato

a) l’art. 15, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che i permessi per il diritto allo studio “…sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami…” .;

b) pertanto, come emerge chiaramente dalla formulazione del testo contrattuale, il presupposto indispensabile per l’eventuale fruizione dei permessi di cui si tratta è rappresentato dalla frequenza di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico. In tale ambito non sembra potersi inquadrare la frequenza di una scuola forense finalizzata al conseguimento dell’abilitazione alla professione di avvocato, proprio per la mancanza dei presupposti richiesti dalla clausola contrattuale.

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