15 giorni di galera a docente che impartisce punizione alla Bart Simpson

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L’insegnante di una scuola media inferiore, che assegna ad un suo alunno il compito di scrivere cento volte sul proprio quaderno la frase “sono deficiente”, non risponde del reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina se il mezzo pedagogico utilizzato risulta adeguato, tenuto conto della necessità di intervenire tempestivamente per la realizzazione di plurimi obiettivi pedagogico-disciplinari, delle caratteristiche della persona a cui il mezzo di disciplina e correzione si rivolgeva, nonché del modo in cui l’iniziativa dell’insegnante veniva percepita dall’intera classe.

Se in un primo momento una simile condotta veniva  dunque non sanzionata dai gradi inferiori dei Tribunali, in Cassazione, con la nota Sentenza 34492/12, di cui si è discusso in passato anche nei media, stante la “peculiarità della condotta” che faceva venire in mente una scena tipica dei Simpson, la questione cambiava sostanzialmente.

Con la “rilettura” che la Cassazione ha fatto della fattispecie prevista dall’art, 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), alla luce della Costituzione, del diritto di famiglia (introdotto dalla legge n, 151/1975 e succ modd.), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino (approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge n. 176/1991), a cominciare dalla reinterpretazione del termine ‘correzione’ nel senso di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo in cui è coinvolto un bambino (per tale dovendo intendersi un soggetto in evoluzione, ossia una persona sino all’età di 18 anni, secondo la definizione della predetta Convenzione ONU).

Con più particolare riferimento all’ambito scolastico, il concetto di abuso presuppone l’esistenza in capo al soggetto agente di un potere educativo o disciplinare che deve essere usato con mezzi consentiti in presenza delle condizioni che ne legittimano l’esercizio per le finalità ad esso proprie e senza superare I limiti tipicamente previsti dall’ordinamento. Ne consegue che, da un lato, non ogni intervento correttivo o disciplinare può ritenersi lecito sol perché soggettivamente finalizzato a scopi educativi o disciplinari; e, d’altro lato, può essere abusiva la condotta, di per sé non illecita, quando il mezzo è usato per un interesse diverso da quello per cui è stato conferito, per esempio a scopo vessatorio, di punizione esemplare, per umiliare la dignità della persona sottoposta, per mero esercizio d’autorità o di prestigio dell’agente, etc.

Sotto altro profilo, la nozione giuridica di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non può ignorare l’evoluzione del concetto di “abuso sul minore”, che si è andato evolvendo e specificando nel tempo, Da una sorpassata e limitativa nozione di abuso, inteso come comportamento attivo dannoso sul piano fisico per il bambino, l’attuale cultura giuridica e quella medica e psicologica qualificano come abuso anche quello psicologico, correlato allo sviluppo di numerosi e diversi disturbi psichiatrici.

Dunque per i Giudici costituisce abuso punibile a norma dell’art 571 cod, pen. (e che, nella ricorrenza dell’abitualità e dei necessario elemento soggettivo, può integrare anche il delitto di maltrattamenti) anche il comportamento doloso che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva intenzione educativa o di disciplina (Cass. n. 16491/2005)

La costrizione a scrivere cento volte la frase sopra riportata, lesiva della dignità dell’alunno e umiliante per le modalità di esecuzione (in classe, alla presenza dei compagni e con richiesta di sottoscrizione dei genitore per presa conoscenza), lungi da indurre nel [ omissis ] sentimenti di solidarietà verso i soggetti vulnerabili, era obiettivamente idonea a rafforzare nel ragazzo il convincimento che i rapporti relazionali sono regolati dalla forza, quella sua verso i compagni più deboli, quella dell’insegnante verso di lui.

Veniva rideterminata la pena in 15 giorni di reclusione. Guardando alla giurisprudenza di merito è da ricordare che il Tribunale di Bologna nel 2007 “con riguardo ai bambini il termine di “correzione” va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. In ogni caso non può ritenersi tale l’uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità … utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice. Ne consegue che l’eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie dell’art. 571 c.p. ( abuso di mezzi di correzione) giacché intanto è ipotizzabile un abuso (punibile in maniera attenuata) in quanto sia lecito l’uso” (cfr., in termini, Cass. Sez. VI, sent. n. 4904/1996; Cass. Sez. VI, sent. n. 5541/2000).

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