10 Vaccini anche per docenti, dirigenti ed ATA. Presentato emendamento

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Presentato in Parlamento un emendamento al Milleproroghe a firma Paolo Russo (FI) di un emendamento che obbliga il personale che lavora nel settore educativo a vaccinarsi per far vaccinare i docenti per esavalente e MPR.

Vaccini per operatori nell’ambito della formazione

Vaccino per Morbillo, Rosolia, Varicella, oltre all’esavalente anche per il personale della scuola e tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nei servizi educativi per l’infanzia, nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, nei centri di formazione professionale regionale, nelle scuole private no paritarie.

L’obbligo, contenuto in un emendamento, ha quale scopo, ovviamente, di assicurare la salute pubblica ed evitare epidemie.

Chi può essere esentato?

Il vaccino è previsto nell’emendamento che sia obbligatorio per tutti, tranne per quanti potranno provare di essere stati naturalmente immunizzati. Per tale esenzione sarà necessaria dichiarazione del proprio medico curante.

Ricordiamo, inoltre, che si tratta di un emendamento non ancora approvato e che dovrà essere sottoposto alla copertura finanziaria oltre che al voto delle commissioni e della Camera.

Ecco il testo

« 3-bis. Entro il 31 dicembre 2018, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, le vaccinazioni di cui all’articolo 1, sono rese obbligatorie per tutto il personale che opera a qualsiasi titolo nei servizi educativi per l’infanzia, nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, nei centri di formazione professionale regionale e nelle scuole private non paritarie nonché per gli operatori sanitari e sociosanitari.

3-quater. Nel caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, detto personale è esonerato dall’obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

3-quinquies. Le vaccinazioni di cui all’articolo 1 possono essere omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale ».

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