TFA per strumento musicale, no a percorso annuale. Decidano le istituzioni AFAM

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Ieri, in parlamento si è svolta una interrogazione parlamentare sulla questione dell'abilitazione per lo strumento musicale.

Ieri, in parlamento si è svolta una interrogazione parlamentare sulla questione dell'abilitazione per lo strumento musicale.

L'interrogazione è stata presentata dall'On Maria Vezzali e ha riguardato l'applicazione del regime transitorio con il riconoscimento dei vecchi titoli che consentirebbe un percorso di un anno invece di due.

Il Ministero ha risposto sostenendo che i diplomi accademici di II livello previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto n. 249 quali titoli di accesso al TFA, a differenza delle lauree magistrali biennali di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo, sono stati già istituti con decreto ministeriale dell'8 novembre 2011.

L'articolo 1 di tale decreto sancisce che: "A decorrere dall'anno accademico 2011/2012 i corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 [quello che istitutiva i vecchi diplomi accademici di II livello abilitanti] e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 sono riordinati in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in conformità agli ordinamenti ivi definiti e alle relative tabelle allegate".

Pertanto, la norma transitoria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, si applica in via residuale solo agli altri insegnamenti di scuola secondaria di I e II grado che prevedono come titolo di accesso la laurea magistrale, mai istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto ministeriale.

La conseguenza è che, secondo il Ministero, il regime transitorio per i docenti di strumento musicale si è reso necessario solo per il I ciclo di TFA, attivato nell'anno 2012, quando ancora non potevano essersi conclusi i nuovi percorsi biennali istituiti ai sensi del citato decreto ministeriale 8 novembre 2011.

In ragione di ciò è stata emessa la nota dipartimentale citata nell'interrogazione (n. 206 del 2013) che ha chiarito che i docenti in possesso del vecchio diploma accademico di II livello ed i docenti con diploma di conservatorio del vecchio ordinamento, congiunto al diploma di scuola secondaria di II grado, dichiarato equipollente dalla cosiddetta legge di stabilità per il 2013 potessero frequentare i soli percorsi formativi abilitanti speciali.

Tale nota invece, non può ritenersi operante per l'attuale II ciclo di TFA di cui al decreto ministeriale 16 maggio 2014, n. 312, essendo, come già riferito, entrati a regime i diplomi accademici di II livello di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 249 del 2010.

Ad ogni buon conto, analogamente a quanto previsto per gli altri percorsi abilitanti di cui al decreto ministeriale 249 del 2010, le istituzioni AFAM possono deliberare, su richiesta dei corsisti, riduzioni del carico didattico in presenza di competenze disciplinari già acquisite.

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