Mobilità 2013: 3 – 5 giugno movimenti personale educativo, infanzia e primaria. Come conoscere l’esito

Di Lalla
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Lalla – Prevista per questa settimana, a meno di slittamenti dell’ultima ora, la pubblicazione dei movimenti per il personale educativo (3 giugno) e per infanzia e primaria (5 giugno). Come conoscere l’esito.

Lalla – Prevista per questa settimana, a meno di slittamenti dell’ultima ora, la pubblicazione dei movimenti per il personale educativo (3 giugno) e per infanzia e primaria (5 giugno). Come conoscere l’esito.

Impossibile non venire a conoscenza dell’esito

1) Tramite il servizio Workflow di Istanze on line – Accedete alla pagina personale di Istanze on line e nella colonna di sinistra, alla voce Altri Servizi cliccate su Mobilità in organico di diritto e poi avanti – Visualizza risultato

2) tramite la notifica nella casella di posta personale

3) tramite i tabulati pubblicati sui siti dei rispettivi Uffici scolastici

Inoltre al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l’Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda.

Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:
– alla scuola o istituto di provenienza;
– alla scuola o istituto di destinazione;
– al locale dipartimento provinciale del tesoro.

L’assunzione in servizio avverrà il 1° settembre 2013.

I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza, all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico. Le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi provvedono direttamente all’invio alla scuola di destinazione dei fascicoli personali in loro possesso.

Si potrà rinunciare al trasferimento concesso?

Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo

  • per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati
  • a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante
  • che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto.

Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

Le date di pubblicazione degli esiti delle domande di mobilità

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