Sostegno: spetta al Giudice del lavoro riconoscere il numero di ore congruo alle diagnosi

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Nella Sentenza numero 119 del 2016 del TAR Puglia di Bari si affronta il ricorso di alcuni genitori che chiedevano l’annullamento dei provvedimenti con i quali alcuni Istituti Scolastici assegnavano in favore dei loro figli portatori di gravi disabilità un numero di ore inferiore a quello riconosciuto dalle rispettive diagnosi funzionali e dai profili dinamico-funzionali.

Nella Sentenza numero 119 del 2016 del TAR Puglia di Bari si affronta il ricorso di alcuni genitori che chiedevano l’annullamento dei provvedimenti con i quali alcuni Istituti Scolastici assegnavano in favore dei loro figli portatori di gravi disabilità un numero di ore inferiore a quello riconosciuto dalle rispettive diagnosi funzionali e dai profili dinamico-funzionali.


A livello procedurale il TAR ha eccepito l'inammisibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

“Secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 4 giugno 2011, n. 10 l'esame della questione di giurisdizione assume carattere necessariamente prioritario. (…) In merito alla questione inerente il giudice giurisdizionalmente competente a decidere sulle controversie relative al servizio di sostegno scolastico a favore di minori disabili questo Collegio non può che prendere atto di quanto affermato recentemente dalle Sezione Unite della Cassazione con la sentenza n. 25011 del 25 novembre 2014.




Le Sezioni Unite ritengono che sia necessario un ripensamento rispetto all’indirizzo precedente che pacificamente e costantemente riconosceva, sia sotto il vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, sia nella vigenza dell'art. 133 c.p.a., approvato con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per le questioni di che trattasi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, concernendo provvedimenti adottati dalla P.A. nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in materia di pubblici servizi. Ciò per una
serie di ragioni che in questa sede il Collegio ritiene opportuno brevemente sintetizzare”.

E nella sintesi della motivazione con la quale si eccepisce e si spiega l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ravvisandosi quella del Giudice Ordinario del Lavoro afferma che:
“ – il diritto all'istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l'inclusione della persona umana con disabilità;
– il diritto all'istruzione dei disabili è dunque ascritto alla categoria dei diritti fondamentali, la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai disabili la frequenza delle scuole, a partire da quella materna e, tra le misure di integrazione e sostegno previste dal legislatore onde garantire l'effettività del diritto all'istruzione del disabile, vi è la somministrazione delle ore di insegnamento attraverso un docente specializzato; –
il diritto all'istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell'ordinamento internazionale che di quello europeo ed interno;
– in attuazione dell'art. 34 Cost. e art. 38 Cost., comma 3, la L. 5 febbraio 1992, n. 104, all'art. 12, attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”

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