Settima salvaguardia: domande di pensione entro il 1 marzo 2016

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Le istruzioni operative della presentazione delle domande per il pensionamento con la settima salvaguardia sono state rese note con la circolare numero 36 del 31 dicembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le istruzioni operative della presentazione delle domande per il pensionamento con la settima salvaguardia sono state rese note con la circolare numero 36 del 31 dicembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il provvedimento, con i quale sono state individuate le modalità di acceso ai beneficiari della tutela (comma 263 e seguenti della Legge di Stabilità 2016), regola in modo particolare l’accesso alla pensione dei lavoratori che si riconoscono nei profili di tutela delle lettere c, d, ed e, e cioè

  • Lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi con il datore di lavoro
  • Lavoratori che hanno avuto risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
  • Lavoratori che nel 2011 hanno fruito di congedo per assistere figli con disabilità grave
  • Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato
  • Lavoratori in somministrazione o con contratto a tempo determinato cessati tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.




Questi lavoratori, pena la decadenza, dovranno presentare apposita istanza di accesso entro  il 1 marzo 2016 corredando la domanda con un documento di identità in corso di validità. In caso di rifiuto della domanda il lavoratore entro 30 giorni del non accoglimento potrà presentare ricorso.

Le istanze di accesso dovranno essere presentate all’Inps o alla Direzione  territoriale del lavoro a secondo del profilo di tutela. Ecco dove dovrà essere presentata la domanda:

  • per i 6300 lavoratori in mobilità l’istanza di accesso va presentata all’INPS
  • per i 9 mila lavoratrori prosecutori volontari l’istanza di accesso va presentata all’INPS
  • per i 6 mila lavoratori cessati dal servizio l’istanza di accesso va presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro
  • per i 2 mila lavoratori che hanno fruito dei congedi per assistere figli con disabilità grave l’istanza di accesso va presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro
  • Per i 3 mila lavoratori a tempo determinato l’istanza di accesso va presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro.

Documenti da allegare

Vediamo quali altri documenti dovranno essere allegati alla domanda per ogni tipo di lavoratore tutelato.

Per i cessati dal servizio a corredo dell’istanza dovrà essere prodotto:

  • apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa
  • copia dell’accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro (o copia della risoluzione unilaterale)

 

Per i lavoratori che nel 2011 hanno fruito del congedo per assistere figli con gravi disabilità insieme all’istanza dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al provvedimento di congedo con indicazione degli estremi del congedo stesso.

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 insieme all’istanza dovrà essere prodotta una dichiarazione relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa e copia  della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto

Pensioni 2016, MIUR emana la circolare. Domande docenti entro il 22 gennaio, dirigenti entro il 28

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