Risoluzione unilaterale del contratto: i dirigenti devono notificarlo entro il 29 febbraio

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In base alle disposizioni contenute nell’articolo 72, comma 11 del dl 112 del 2008 e a quelle contenute nella nota ministeriale 40861 del 21 dicembre scorso, i dirigenti scolastici devono notificare il preavviso di risoluzione unilaterale del contratto a tempo indeterminato con effetto dal 1 settembre 2016 entro il 29 febbraio.

In base alle disposizioni contenute nell’articolo 72, comma 11 del dl 112 del 2008 e a quelle contenute nella nota ministeriale 40861 del 21 dicembre scorso, i dirigenti scolastici devono notificare il preavviso di risoluzione unilaterale del contratto a tempo indeterminato con effetto dal 1 settembre 2016 entro il 29 febbraio.

Se il preavviso verrà notificato dai dirigenti dopo tale data, infatti, non avrà alcun effetto ma potrebbe, di contro, avere conseguenze disciplinari nei confronti del dirigente stesso.

Qual è il personale interessato a questo tipo di notifica?

Da un lato il personale docente e Ata che alla data del 31 dicembre 2011 era in possesso per i requisiti di accesso alla pensione di anzianità, ovvero 60 anni di età e 36 anni di contributi o 61 anni di età e 35 anni di contributi e il personale femminile che sempre in tale data era in possesso dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, ovvero 61 anni di età e 20 anni di contribuzione versata.




Questo è il personale cui il preavviso di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro va notificato entro la data del 29 febbraio se entro il 31 agosto 2016 compirà il sessantacinquesimo anno di età.

 

Dall’altro lato il personale che entro il 31 agosto 2016 maturerà l’anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione anticipata, ovvero 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, o quella anagrafica per l’accesso alle pensione di vecchiaia, ovvero 66 anni e 7 mesi.

La seconda è costituita dal personale che, sempre alla data del 31 agosto 2016, maturerà senza alcun arrotondamento l'anzianità contributiva prevista dalla normativa vigente per l'accesso alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, se uomo, 41 anni e 10 mesi, se donna), e quella anagrafica per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi di età).

 

Ai fini delle determinazione dell'anzianità contributiva posseduta da quest'ultimo personale alla data del 31 agosto 2016 è importante la precisazione contenuta nella circolare ministeriale n. 40861.

 

Qualora alla data del 31 agosto 2016 il personale in oggetto raggiunga il requisito richiesto per la pensione di vecchiaia ma non sia in possesso dell’anzianità contributiva minima per poter accedere al trattamento pensionistico la risoluzione unilaterale del contratto non può essere disposta.

Per il personale docente e Ata che si trova in questa situazione il dirigente scolastico potrà chiedere la permanenza in servizio fino a che non sia raggiunto il minimo contributivo richiesto (non oltre il settantesimo anno di età in ogni caso).

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