Precari della scuola hanno diritto ad insegnare fino a 70 anni per raggiungere pensione minima

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Il Tribunale di Sulmona e di Avezzano colmano un vuoto della legislazione scolastica, estendendo il diritto a conseguire la pensione minima, sancito per il SOLO personale docente di ruolo dal comma III dell'art. 509 del D.Lgs. 297/94, al personale precario.

Il Tribunale di Sulmona e di Avezzano colmano un vuoto della legislazione scolastica, estendendo il diritto a conseguire la pensione minima, sancito per il SOLO personale docente di ruolo dal comma III dell'art. 509 del D.Lgs. 297/94, al personale precario.

Il principio equiparativo trova conferma in questi giorni con due ordinanze, una collegiale del Tribunale di Sulmona (relatrice, il Giudice del lavoro Alessandra De Marco), confermativa dell'ordinanza di accoglimento per un docente della provincia dell'Aquila, e l'altra della sez. lavoro del Tribunale di Avezzano (Giudice dr. Giuseppe Giordano), che estende il beneficio al personale ATA.

Ma prima di questi, il Giudice del lavoro dr. Daniele Sodani del Tribunale di Sulmona, l'8 agosto 2015, aveva reinserito nelle Graduatorie ad Esaurimento un docente di scuola superiore di Sulmona, che ne era stato depennato dall'Ufficio scolastico provinciale, onde consentire allo stesso di conseguire la pensione al minimo. Il docente in parola era stato cancellato dalle Graduatorie provinciali sul presupposto che avesse conseguito entro l'anno scolastico 2014-15 l'età di 66 anni e 3 mesi, secondo il limite ordinamentale fissato dalla riforma Fornero.

Il docente si era rivolto agli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia della UIL Scuola, che hanno presentato un ricorso d'urgenza finalizzato al reinserimento in graduatoria. Il dr. Daniele Sodani, con un provvedimento magistralmente motivato, ha accolto in pieno le ragioni dei legali, che hanno invocato il trattamento deteriore del personale a tempo determinato rispetto a quello di ruolo, in quanto soltanto quest'ultimo può giovare della possibilità di permanere in servizio per conseguire la pensione al minimo, diritto costituzionalmente protetto ex art. 38 Cost..

L'originalità della decisione, sta nella motivazione del Giudice, per il quale si applica al personale non di ruolo la clausola di salvaguardia di cui all'art. 517 del T.U. sulla scuola (che applica le disposizioni del personale di ruolo a quello non di ruolo “in quanto compatibili”), ravvisando che non sussistono “ragioni di incompatibilità tali da precludere l'estensione soggettiva della norma anche ai docenti privi di un contratto a tempo indeterminato”.

Il Giudice di prime cure osserva che “il diritto al conseguimento dei requisiti minimi di anzianità per il pensionamento è avvertita anche dal personale non di ruolo”; diversamente – precisa lo stesso – essendo abrogata la norma che consentiva al solo personale non di ruolo di permanere sino a 70 anni, “si perverrebbe ad un totale ribaltamento del regime precedentemente operante, facendo transitare il personale precario da un regime di favore ad uno di sfavore, con preclusione della protrazione dell'attività lavorativa anche nell'ipotesi infausta di mancato raggiungimento del numero di anni richiesto per ottenere il minimo pensionistico”.

L'ordinanza collegiale del Tribunale di Sulmona (Giudici: Bilò, De Marco e Gioeli) ha confermato in toto tale impostazione, rigettando il reclamo del MIUR, mentre il dr. Giordano del Tribunale di Avezzano ha esteso tale diritto al personale ATA. Il Tribunale sulmontino e avezzanese, con le due recenti pronunce del febbraio 2016, convergono nel riconoscere l'equiparazione del diritto previdenziale minimo tra personale scolastico di ruolo e precario, non contemplato dalla normativa di settore, in quanto la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea “ha precisato che l'Accordo Quadro si applica anche ai rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione, aggiungendo che lo stesso può essere invocato per rivendicare, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di ragioni oggettive, le quali, tuttavia, – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro”. In tutti i casi i ricorrenti erano assistiti dagli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia della UIL Scuola, i quali, evidenziano “come le tre ordinanze colmino un vuoto della legislazione scolastica mediante l'introduzione di un principio normativo in grado di evitare che anche in tema di pensioni si continui a discriminare i lavoratori in base alla durata del rapporto del rapporto, penalizzando la categoria dei precari, che evidentemente, rispetto al personale di ruolo, è la meno protetta”.

Responsabile ufficio legale UIL Scuola provincia dell'Aquila
Avv. Salvatore Braghini

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