Perché … Perchè …. la domenica mi lasci solo per andare a fare gli scrutini…

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Cantava Rita Pavone:"Perché perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone” canzone che andrebbe modificata con “ Perché la domenica mi lasci sempre solo perandare a fare gli scrutini”.

Cantava Rita Pavone:"Perché perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone” canzone che andrebbe modificata con “ Perché la domenica mi lasci sempre solo perandare a fare gli scrutini”.

Già. Tra scioperi, caos, e situazioni fuorvianti, accade che alcune scuole hanno deciso di effettuare gliscrutini la domenica. Si può o non si può? O meglio è lecito omeno?

Visto che se è già accaduto in passato e rischia di accadereora, forse il si può è superato dalla realtà, indegna.

 Se da un lato èvero che gli scrutini sono attività doverosa per i docenti, non retribuite, non quantificabili a livello di monte orario, cosa che andrà assolutamente risolta con il prossimo contratto di lavoro, perché non è tollerabile tale situazione, se è vero che possono verificarsi anche nei giorni in cui il docente non è in servizio, questo non significa che possano essere svolti anche la domenica.

Non sono rinvenibili nella vigente disciplina contrattuale ed anche legale in materia di rapporto di lavoro del personale della scuola, elementi che prevedono lo svolgimento di attività ordinaria obbligatoria e funzionale alla professione docente e dunque lavorativa nel giorno domenicale.

Un conto sono le gite scolastiche, un conto sono le attività progettuali, che richiedono la libera disponibilità dell'interessato, un conto sono le attività obbligatorie, doverose e funzionali all'insegnamento che devono necessariamente svolgersi nei giorni lavorativi.

E se può aiutare, la Cass.civ. Sez. lavoro, Sent., 05-12-2013, n. 27273 ricorda che “ In sintesi, sulla base della disciplina legislativavigente, l'orario di servizio, che normalmente è di 40 oresettimanali, si articola di regola su cinque giorni settimanali dital che il sesto giorno è in via generale una giornata non lavorativa (v. al riguardo l'art. 22, comma 1, in fine della L.n. 724 del 1994).Il settimo giorno è il giorno di riposo settimanale”.

E L'articolo 22 della legge 724 del 1994, pur prevedendo lapossibilità di una deroga consentendo l'ampliamento dell'orario diservizio anche nei giorni non lavorativi, ciò non può valere certamente per gli scrutini ordinari perché non si tratta di attività e servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e neanche di attività finalizzate ad assicurare comunque la funzionalita' delle strutture di altri uffici pubblici.

Scrutini finali. E' legittimo anticiparli? La normativa

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