Pensioni: nessuna discriminazione per i lavoratori in part time verticale ciclico

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La Corte di Cassazione con la sentenza numero  24523 del 2/12/2015 interviene sulla questione della discriminazione che riguarda i lavoratori in part time verticale così detto ciclico in materia pensionistica.  

La Corte di Cassazione con la sentenza numero  24523 del 2/12/2015 interviene sulla questione della discriminazione che riguarda i lavoratori in part time verticale così detto ciclico in materia pensionistica.  

Una precedente sentenza della S.C. (la n. 9039/12) ha affermato, in tema di anzianità contributiva utile per il conseguimento di prestazioni previdenziali da parte di lavoratori a tempo parziale, che il tenore letterale dell'art. 1, comma 4, del d.l. n. 338 del 1989, conv. nella legge 389 del 1989, e la sua stessa riproposizione in termini immutati nell'art. 9 del d.lgs. n. 61/2000 escludono, con la puntuale indicazione che l'ambito disciplinato attiene alla "retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo per i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale", la possibile estensione, in via interpretativa, del meccanismo di adeguamento ivi previsto all'ipotesi del sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale nel settore del lavoro a tempo parziale.  




La Cassazione, nella citata sentenza in premessa rileva però che il summenzionato precedente non affronta la questione della compatibilità della normativa nazionale (art. 7 legge n. 638/83) con la disciplina comunitaria in materia (direttiva 97/81), che invece è stata oggetto d'un intervento della Corte di Giustizia dell'Unione europea (qui di seguito CGUE) con sentenza del 10.6.10 (emessa nei procedimenti riuniti C-395/08 e C-396/08). In essa la CGUE ha mosso il proprio argomentare dal rilievo che dalla clausola 1, lett. a), dell'accordo quadro allegato alla direttiva 97/81 emerge che uno degli oggetti di quest'ultimo è quello di eliminare le discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro part time, obiettivo che risulta anche dal secondo comma del preambolo dell'accordo quadro medesimo e dall'undicesimo "considerando" della direttiva summenzionata.

Su queste basi la CGUE è pervenuta alla conclusione che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che, per i lavoratori a tempo parziale cd. verticale ciclico (come gli assistenti di volo Alitalia), escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, a meno che tale differenza di trattamento non sia giustificata da ragioni obiettive.

Sempre ad avviso della CGUE esse non possono – però – consistere nella contribuzione ridotta propria del lavoro part time, che può incidere sulla misura del trattamento pensionistico e non sulla durata del rapporto. Su questi presupposti la CGUE ha concluso che risulta discriminatorio che il rapporto di lavoro a tempo parziale cd. verticale ciclico, pur avendo una durata effettiva equivalente a quella d'un rapporto part time orizzontale, finisca con il far maturare l'anzianità contributiva utile ai fini della pensione ad un ritmo più lento dello stesso lavoratore occupato a tempo parziale orizzontale o di quello a tempo pieno.

In conclusione, secondo i giudice della Cassazione, "al di là della misura della pensione, i lavoratori occupati con rapporto a tempo parziale cd. verticale ciclico, non possono vedersi esclusi – ai fini della maturazione del diritto a pensione – i periodi non lavorati nell'ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro. In tal senso deve intendersi l'art. 7 co. 1° legge n. 638/83 in riferimento a tali dipendenti e ciò in conformità alla normativa comunitaria come interpretata dalla CGUE (la cui prevalenza sulla normativa nazionale di segno diverso costituisce dato ormai acquisito)".

Ciò è sostanzialmente coerente anche con le nuove regole stabilite dal d.lgs. n. 81/15 (che ha abrogato il d.lgs. n. 61/2000), il cui art. 7 co. 2° stabilisce che "il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa." ed il cui art. 11 co. 4° sancisce che "nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianita' inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale".

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