Organico potenziamento, come saranno distribuiti i posti tra le scuole. Priorità alle esigenze di organico rispetto a quelle didattiche

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Nella definizione dell’organico di potenziamento per le diverse istituzioni scolastiche, in relazione all’ordine e grado di istruzione, alla tipologia di posto e, per la scuola secondaria, alle diverse classi di concorso, il MIUR, nella nota n.21315/2017, sottolinea la necessità di evitare, a livello regionale, situazioni di eccessivo squilibrio e raccomanda la necessità di garantire il più possibile una regolare distribuzione delle cattedre di potenziamento.

Le richieste delle diverse istituzioni scolastiche dovranno, quindi, essere vagliate tenendo conto delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso per le quali sono stati già attivati posti di potenziamento per il corrente anno scolastico.

Le cattedre di potenziamento presenti nell’organico 2016/17 delle diverse scuole, rimangono, quindi, un importante punto di riferimento per la definizione del futuro fabbisogno del potenziamento delle istituzioni scolastiche.

Risulta, quindi, ancora determinante la Tabella 1 allegata alla legge 107/2015.

Eventuali modifiche non devono in alcun modo creare situazioni di esubero.

Le singole scuole potranno, quindi, apportare modifiche nel PTOF relativamente ai posti di potenziamento richiesti, ma questo potrà essere realizzato solo se la modifica richiesta nell’organico non causerà la soprannumerarietà del docente titolare nella scuola o con incarico triennale, in servizio su cattedra di potenziamento per la quale si indica nel PTOF la necessità di modifica.

Dovrà essere, comunque garantita una distribuzione equa dei posti di potenziamento tra le diverse istituzioni scolastiche e, per questa ragione, la ridistribuzione dell’organico tra le diverse scuole autonome, che verrà gestita direttamente dagli Uffici Scolastici Regionali tramite le proprie diramazioni territoriali, deve avere la finalità di rendere il più possibile omogenea la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso.

Nella nota citata, relativa agli organici per l’anno scolastico 2017/18, viene fornito, inoltre, un importante chiarimento riguardante l’impiego dei posti del potenziamento che possono essere utilizzati, nella scuola secondaria, per completare singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.

Le attività di potenziamento introdotte dalla Legge n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di

obbiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi,

analogicamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività

alternative all’insegnamento della Religione cattolica.

Nella succitata nota viene inoltre sottolineata la necessità di garantire l’istituzione nell’organico di potenziamento dei C.P.I.A. di almeno due posti per la classe di concorso A-23 (Italiano per alloglotti)

Come previsto per il corrente anno scolastico, si ribadisce che nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a dieci giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curriculare previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), comprese quelle di ampliamento dell’offerta formativa alla scuola Primaria.

La cricolare sugli organici

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