Notifica per pubblici proclami Ricorso R.G. n. 9918/15

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Si rende noto che è pendente dinanzi al Tribunale di Milano – Sez. Lavoro – ricorso giurisdizionale recante R.G. n. 9918/15 promosso dalla Prof.ssa Marzana Maria, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia,

Si rende noto che è pendente dinanzi al Tribunale di Milano – Sez. Lavoro – ricorso giurisdizionale recante R.G. n. 9918/15 promosso dalla Prof.ssa Marzana Maria, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia,

ambito territoriale di Siracusa, per il riconoscimento del diritto – quale docente in possesso del diploma magistrale acquisito entro l’anno scolastico 2001/02 – ad essere collocata in III fascia nelle GAE della Provincia di Siracusa, nonché nella I fascia della G.I., previa disapplicazione *del decreto M.I.U.R. del 3 giugno 2015, n. 325, del decreto M.I.U.R. 1 aprile 2014, n. 235, del decreto M.I.U.R. 27 giugno 2013, n. 572, del decreto M.I.U.R. 14 giugno 2012, n. 53, del decreto M.I.U.R. 13 luglio 2011, n. 62, D.M. 42/2009, e del D.D.G. 16 marzo 2007, pubblicati in pari data sul sito del M.I.U.R.; del decreto M.I.U.R. 353 del 22 maggio 2014 e allegati; del D.M. 27/2007; delle G.A.E. della Provincia di Siracusa nella parte in cui non comprende parte ricorrente;
ove esistente dell’elenco dei docenti esclusi dalle G.A.E. di Siracusa; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi*.

Parte ricorrente con il ricorso si duole del mancato inserimento nelle Gae della provincia di Siracusa nonostante sia in possesso del diploma di scuola magistrale, conseguito entro l’anno 2001/02, che abilitata ex lege all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. I Decreti di cui si chiede la disapplicazione ignorano che la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione (D.Lvo 9 novembre 2007 n. 206) impongono il solo possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, qual’è quella di docente, contrastando con la stessa Legge n. 296/2006, istitutiva delle graduatorie ad esaurimento, tradendone i fini. Viene così leso il diritto di partecipare “in condizioni di parità” al percorso di accesso ad un impiego pubblico (art. 51, 3 cost., 21 comma 3 della C.E.D.U.), nonchè il diritto ex art. 4 Cost. e l’art. 136 del Trattato di Amsterdam che statuisce il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. In via subordinata la ricorrente chiede la disapplicazione dei D.M. in epigrafe nella parte in cui non consentono l’inclusione di parte ricorrente in I fascia delle G.I. Con il ricorso si chiede, pertanto, la condanna dell’Amministrazione all’ammissione in G.A.E. di parte ricorrente e/o al risarcimento del danno
in forma specifica per la mancata indicazione del diploma magistrale acquisito entro l’anno scolastico 2001/2002 quale titolo idoneo per essere speso al fine di ottenere l’iscrizione nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento provinciali, escludendo, di fatto, parte ricorrente, dai soggetti che, oggi, possono aspirare all’attribuzione dei contratti a tempo indeterminato. Per ogni ulteriore informazione si rimanda ai siti istituzionali del Miur (www.istruzione.it), del Tribunale (www.tribunale.milano.it), nonchè agli altri siti di settore (www.orizzontescuola.it) Scarica i documenti

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