Supplenze: lasciare una cattedra al 30 giugno per una al 31 agosto

Di Lalla
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Supplenze a.s. 2014/15: la normativa in alcuni casi sta stretta e solo marginalmente tiene conto di situazioni non standard, come il caso di supplenze al 30 giugno o 31 agosto attribuite da graduatorie di istituto.

Riproponiamo una guida del 24 ottobre 2014 relativa alle supplenze. Supplenze a.s. 2014/15: la normativa in alcuni casi sta stretta e solo marginalmente tiene conto di situazioni non standard, come il caso di supplenze al 30 giugno o 31 agosto attribuite da graduatorie di istituto.

Nel mondo perfetto dell’attribuzione delle supplenze, disciplinato dal Regolamento delle supplenze (dm 131/07) e dalla circolare annuale (27 agosto 2014) il cambio supplenza da 30 giugno a 31 agosto è possibile ad una condizione

“Si richiama inoltre l’attenzione sul diposto dell’art. 3 comma 5 del Regolamento delle supplenze che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento”.

Questo passaggio descrive la sitazione ideale in cui le nomine fino al 30 giugno e 31 agosto vengono conferite prima del 1° settembre (come dovrebbe essere) dall’Ufficio Scolastico, per cui prima di firmare i contratti (leggasi prima della presa di servizio) è possibile rinunciare senza conseguenze ad una supplenza al 30 giugno per accettare una proposta al 31 agosto.

Ma noi vogliamo mettere in evidenza la situazione attuale: nomine in ritardo, graduatorie provinciali esaurite, proposte di supplenza anche fino al 30 giugno e 31 agosto da graduatorie di istituto. Queste ultime vengono gestite dai Dirigenti Scolastici della singola istituzione scolastica in cui si verifica la disponibilità.

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Pertanto viene a mancare l’elemento essenziale del Regolamento delle supplenze “il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione delle supplenze”, dato che al conferimento della supplenza da graduatorie di istituto fa immediatamente seguito la presa di servizio, per due motivi: non perdere ulteriori giorni di retribuzione e assicurare con tempestività agli alunni l’insegnamento finora mancante.

E dunque, una successiva proposta al 31 agosto – e ce ne sono tante, da quanto ci risulta – diventa out per chi ha già accettato supplenza al 30 giugno.

La sanzione infatti, dopo la presa di servizio, si configura come “abbandono del servizio”e comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, se le cause dell’abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate. Supplenze da graduatorie ad esaurimento e di istituto: rinuncia, assenza, abbandono servizio. Le sanzioni

Questo problema potrebbe essere risolvibile dagli Uffici Scolastici, che conoscono le tipologie di supplenze ancora da attribuire, operando attraverso le scuole polo.

In questo modo nella stessa giornata tutte le scuole proporrebbero i contratti di supplenza al 30 giugno e 31 agosto, ottenendo due importanti risultati

  • mettere gli insegnanti nella condizione di poter scegliere la supplenza ritenuta più vantaggiosa
  • abbattere i tempi di conferimento delle supplenze

Troppo complicato? Riteniamo di no, se ci fosse una regia (Ministero e a livello locale Ufficio Scolastico) a dirigere i lavori.

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