Supplenze: come e a chi si assegnano gli spezzoni pari o inferiori le 6 ore

WhatsApp
Telegram

guida risalente al 10 settembre 2015 che riproponiamo in vista della riapertura delle attività didattiche. Supplenze 2014/15: quale ordine deve rispettare il Dirigente per attribuire spezzoni pari o inferiori alle 6 ore? Cosa dobbiamo intendere per “docenti in servizio nella scuola?”

È possibile che tali ore siano assegnati ad un docente della scuola dell’Infanzia o Primaria? Possono essere assegnati alle graduatorie di istituto? Come vengono retribuite? La guida completa di Orizzonte Scuola.

1. PREMESSA

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. 131/2007 le ore di insegnamento, PARI O INFERIORI a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

Gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore sono presentate nel prospetto delle disponibilità ai fini delle nomine da graduatoria ad esaurimento solo se contribuiscono alla formazione di cattedre orario esterne.

Non fanno parte delle disponibilità le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non hanno concorso alla formazione di cattedre orario esterne.

Essi però non possono essere assegnati, ma utilizzati per formare cattedre o posti orario (quindi ad orario intero), o spezzoni in ogni caso superiori alle 6 ore.

Tali spezzoni devono essere considerati liberi, cioè attribuibili dalle graduatorie ad esaurimento, fino a quando l’ATP non dichiara concluse le operazioni di attribuzione delle nomine a tempo determinato per l’anno scolastico di riferimento.

In alcune province ciò avviene anche ad anno scolastico inoltrato; fino a quella data lo spezzone può essere attribuito solo con contratto ex art. 40 “in attesa dell’avente diritto”.

2. CONFERIMENTO DELLE ORE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: ORDINE DI ATTRIBUZIONE

Se dopo le operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento da parte degli ATP o delle scuole polo residuano spezzoni pari o inferiori a 6 ore, questi vanno restituiti ai dirigenti scolastici delle singole scuole in cui si verifica la disponibilità, che provvederanno ad attribuirli SECONDO QUESTO ORDINE (ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448):

a) in via prioritaria, al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità;
b) quindi a docenti con contratto a tempo indeterminato dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);
c) poi a docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);
d) infine, in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia).

Si precisa, quindi, che solo nei casi in cui tali spezzoni rimangano a disposizione nella scuola e non sia stato possibile assegnarli al personale in servizio nella scuola medesima (punti a-c) saranno assegnati alle graduatorie d’istituto.

Segui su Facebook le news della scuola

3. GLI SPEZZONI PARI O SUPERIORI LE 6 ORE ASSEGNATI OLTRE L’ORARIO D’OBBLIGO RIGUARDANO SOLO I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA CON ESCLUSIONE DI QUELLI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA

L’art. 1 comma 4 del DM 131/07 (regolamento delle supplenze) afferma:

“Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati,dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali”.

Mentre l’art. 4 comma 1 prevede che “L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno”.

Tenendo presente che solo nella scuola secondaria esistono “cattedre” o “posti orario” e che l’orario del docente di scuola primaria è già di 24 ore e quello dell’infanzia di 25; considerando che l’art. 1 comma 4 del Regolamento parla di un orario “fino ad un massimo di 24 ore settimanali”, si precisa che l’accettazione di spezzoni pari o inferiori le 6 ore ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448 può interessare SOLO i docenti della scuola secondaria il cui orario settimanale è di 18 ore elevabile appunto a 24 (come indica la norma).

In tal senso ricordiamo la deliberazione n. 50 del 20 marzo 2014 della Corte dei conti del Piemonte:
“…appare ragionevole ritenere che l’art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 13/06/2007 e la circolare MIUR 1878 del 31/08/2013, laddove prevedono il limite delle“24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo”, intendano escludere la possibilità di superare, nell’assegnazione delle ore o frazioni di ore fino a 6, le complessive 24 ore settimanali. Tali ore, pertanto, potrebbero essere assegnate come ore eccedenti solo nelle scuole secondarie, dove l’orario d’obbligo è di 18 ore settimanali (attribuendo fino ad un massimo di 6 ore si arriverebbe al limite delle 24 settimanali)”.

Precisiamo che ciò vale anche per l’assegnazione delle ore relative alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.

4. A QUALI DOCENTI ASSEGNARE GLI SPEZZONI PARI O INFEIORI LE 6 ORE

Le ore sono da assegnare prioritariamente ai docenti in servizio nella scuola ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

Per “docenti in servizio nella scuola” si devono intendere soltanto quelli dell’organico della scuola stessa e non anche quelli appartenenti ad altro organico. La Sezione Civile del Tribunale di Ravenna con Sentenza 16 aprile 2012 n. 211 ha respinto il ricorso di un docente che richiedeva l’assegnazione di 4 ore aggiuntive della classe A058, poiché queste ore erano relative al corso serale dell’istituto mentre il ricorrente insegnava presso l’istituto diurno.

Si precisa altresì che qualora tali ore siano assegnate al personale assunto a tempo determinato bisogna necessariamente intendere che ci si riferisce SOLO ai docenti che per l’anno scolastico di riferimento sono in servizio ALMENO fino al termine delle attività didattiche (30/6).

È escluso quindi che tali ore possano essere assegnate ad un docente nominato per supplenza breve o temporanea, anche se “interno”.

5. I REQUISITI CHE IL DOCENTE DEVE AVERE PER POTER CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI SPEZZONI PARI O INFERIORI LE 6 ORE

Il requisito per essere destinatari di tali ore è il possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità.

È utile precisare che NON sono invece dei requisiti richiesti essere inseriti in graduatoria ad esaurimento/istituto per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità (se tali ore devono essere attribuite al personale a tempo determinato) e che le ore disponibili POSSONO essere assegnate ad un docente che è titolare su altra classe di concorso rispetto alla disponibilità venutasi a creare.

Pertanto, il diritto del docente ad accettare tali ore si esercita per tutte le classi di concorso per le quali lo stesso è fornito di specifica abilitazione, non per la relativa disciplina insegnata nella scuola in quel determinato anno scolastico.

Es. Docente a tempo determinato nominato nella scuola X per 12 ore su sostegno fino al 30/6 in AD00 in possesso di abilitazione A043 (Lettere scuola I grado).
Nella scuola sono presenti 6 ore di A043. Tali ore andranno assegnati a completamento al docente su sostegno in possesso di specifica abilitazione per A043 prima che ad un docente che insegna Lettere (A043) con 18 ore.

6. IL DOCENTE A TEMPO DETERMINATO CHE DEBBA COMPLETARE L’ORARIO, NON PUÒ CON UNO SPEZZONE, SUPERARE LE 18 ORE.

Il completamento deve avvenire “fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo”, (art. 4 D.M. 131/2007), quindi 18 ore nella scuola secondaria. Le ore oltre le 18 possono invece essere conferite come “aggiuntive”, tenendo sempre conto della procedura.

Pertanto l’assegnazione delle ore eccedenti rappresentano un ampliamento o un completamento dell’orario di lezione del docente:

  • A completamento dell’orario quando tali ore sono assegnate ai docenti con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento dell’orario (fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio) in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi.
  • Ampliamento che si verifica, fino a 24 ore, quando l’insegnante accetta un ulteriore spezzone, per l’intero anno, in aggiunta alle 18 ore che già svolge;

Per tutte e due i casi c’è sempre bisogno del consenso del docente e non è possibile che tali ore siano imposte o assegnate d’ufficio.

Si ricorda che le ore aggiuntive all’orario intero di cattedra possono essere massimo 6:
“Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati,dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.” (art. 1 D.M. 131/2007).

Inoltre nno spezzone derivante dalla trasformazione di un contratto in part time non può essere offerto ai docenti in servizio nella stessa istituzione scolastica.

La Nota MPI prot. n. AOODGPER 18329 del 25/09/2007 afferma infatti che l’“assegnazione di spezzoni fino a sei ore al personale interno: confermando le precedenti circolari è ribadito che al personale interno non possono essere offerte ore che derivano dalla frantumazione di posti o cattedre”.

7. COME VENGONO PAGATE LE ORE E FINO A QUANDO

Ai sensi dell’art. 88/4 del DPR 417/74, come richiamato dall’art. 6/2 del DPR 209/87 e dall’art. 3/10 del DPR 399/88, la retribuzione mensile spettante ai docenti va integrata – per ogni ora settimanale di insegnamento conferita in eccedenza all’orario d’obbligo – con un importo pari ad 1/18 della voce “stipendio” in godimento con inclusione della IIS compresa la tredicesima mensilità.

Le ore eccedenti le 18 settimanali (presenti in classi collaterali), assegnate a docenti con contratto a tempo indeterminato o a docenti con supplenza annuale, vanno pagate sino al 31 agosto, se non abbinate in organico di diritto, e sino al 30 giugno, se hanno origine dall’organico di fatto (per i docenti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche non vi è questa distinzione, in quanto il pagamento è sempre al 30 giugno).
Pertanto, il pagamento dei compensi per ore eccedenti è sino al termine dell’anno scolastico, in relazione alle ore presenti nell’organico di diritto (per i docenti con contratto a tempo indeterminato e con supplenza annuale), e sino al termine delle attività didattiche, per le ore costituitesi in sede di determinazione dell’organico di fatto (per tutti i docenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato).

Tuttavia, nell’a.s. 2013/14, in seguito all’emanazione della Circolare M.I.U.R. n.18 del 4 luglio 2013, nella quale si afferma che le consistenze degli organici di fatto “devono ritenersi comprensive anche degli spezzoni orario che non hanno concorso a costituire in organico di diritto posti o cattedre” la Direzione Scolastica Regionale della Campania – Ambito Territoriale di Napoli – , con nota prot. n. 4108 del 25/11/2013, ha invitato i Dirigenti Scolastici di Napoli e Provincia a rettificare, al 30/06/2014, la scadenza dei contratti a tempo determinato, riguardanti sia spezzoni orari che prestazioni lavorative in ore eccedenti, eventualmente stipulati fino al 31/08/2014.

Per questo punto sarebbe opportuno un chiarimento Ministeriale.

Supplenze: attribuzione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Segui un metodo vincente. Non perderti la lezione in sincrono a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca sul Pei