Supplenze. 30 giugno: termine contratti. Ferie, disoccupazione, TFR
Si concludono oggi i contratti "fino al termine delle attività didattiche". In attesa del prossimo contratto, che auguriamo dal 1° settembre, quali sono i diritti del personale della scuola.
Si concludono oggi i contratti "fino al termine delle attività didattiche". In attesa del prossimo contratto, che auguriamo dal 1° settembre, quali sono i diritti del personale della scuola.
Ferie
Le ferie dei docenti con contratto al 30/6 saranno monetizzate nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Cosa si intende per "periodo di sospensioni delle lezioni"
Sostanzialmente tutti quei giorni in cui la scuola è aperta ma non ci sono lezioni:
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni;
- Vacanze natalizie e pasquali;
- L'eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento (es. collegi dei docenti).
Purtroppo, come già accaduto per gli anni precedenti, l'importo risultante da questa sottrazione, sarà veramente esiguo
Disoccupazione
Le procedure necessarie per presentare la domanda per la richiesta della NASPI una volta concluso il contratto di lavoro Naspi Inps 2015: guida completa alla nuova indennità di disoccupazione
TFR
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un accantonamento retributivo con funzione previdenziale liquidato dall'INPS al personale a tempo determinato, sulla scorta dei dati inviati dalla scuola.
La liquidazione del TFR, per i contratti cessati il 30 giugno 2015, avverrà non prima di 12 mesi dalla scadenza del contratto
Decorso tale termine, l'INPS dovrà liquidare il TFR entro i 3 mesi successivi.
I supplenti il cui contratto cessa il 30 giugno 2015, non percepiranno la somma prima di luglio 2016