Supplente lavora su due spezzoni: può licenziarsi da uno e mantenere l’altro?

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Se il docente con completamento orario attribuito dai Dirigenti Scolastici tramite scorrimento delle Graduatorie di istituto (non COE) abbandona una delle due supplenze in corso, a quali sanzioni va incontro?

Se il docente con completamento orario attribuito dai Dirigenti Scolastici tramite scorrimento delle Graduatorie di istituto (non COE) abbandona una delle due supplenze in corso, a quali sanzioni va incontro?

L’art. 8/1 del DM 131/07 (Regolamento delle supplenze) dispone, per le supplenze conferite dalle GAE, che l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento. Per le GI: l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Il comma 4 dello stesso articolo precisa che tali sanzioni non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

Detto questo, nell’articolo citato non vi è nessun accenno ad eventuali sanzioni per altre supplenze già in corso, ma solo la non “possibilità” di poter stipulare nuove supplenze. Non solo.

L’art. 1 comma 7 dello stesso decreto dispone che Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione.
Mentre il CCNL/2007 a proposito del contratto, all’art. 25, precisa:

I rapporti INDIVIDUALI di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti INDIVIDUALI, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:

1. a) tipologia del rapporto di lavoro;
2. b) data di inizio del rapporto di lavoro;
3. c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
4. d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
5. e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
6. f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
7. g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.

Il contratto INDIVIDUALE SPECIFICA LE CAUSE CHE NE COSTITUISCONO CONDIZIONI RISOLUTIVE e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E’ COMUNQUE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L’ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO CHE NE COSTITUISCE IL PRESUPPOSTO.

Richiamata la normativa in materia si ritiene che se un docente abbia stipulato due contratti separati in quanto appartenenti a due distinte scuole (con firma quindi di due diversi dirigenti), l’abbandono dell’uno non potrà avere nessuna ripercussioni sull’altro.

Solo se si tratta di un contratto unico riferito ad una COE (cattedra oraria esterna) la sanzione riguarderebbe entrambi gli spezzoni. In questo caso, infatti, il contratto, essendo unico e riferito ad un’unica supplenza, andrebbe rescisso.

In poche parole in caso di completamento dell’orario l’abbandono senza giustificato motivo della prima supplenza non può avere ripercussioni sull’altra in corso in quanto la sanzione di cui all’art. 8 non menziona eventuali altre supplenze già in atto, né tanto meno i contratti stipulati prevedono una clausola di rescissione in tal senso.

Ovviamente, dovendo comunque applicare la sanzione, l’abbandono della prima supplenza senza giustificato motivo fa sì che il docente pur continuando ad espletare servizio per l’altra supplenza non potrà essere più interpellato per un eventuale completamento. Tale sanzione sarà applicata solo per l’anno in corso.

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