Sostegno e sentenze TAR: in Sicilia si decurta e a Trieste si preme per l’inclusione

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La sentenza del CGA della Sicilia del 17 novembre scorso oltre a stravolgere i pronunciamenti precedenti in materia sostegno scolastico, ha creato anche pareri discordanti al riguardo a causa delle motivazioni sbagliate addotte.

Il caso in questione è quello di una studentessa siciliana alla quale erano state assegnate inizialmente 25 ore di sostegno scolastico, in seguito portate a 12 ore  dall’amministrazione.

La sentenza del CGA della Sicilia del 17 novembre scorso oltre a stravolgere i pronunciamenti precedenti in materia sostegno scolastico, ha creato anche pareri discordanti al riguardo a causa delle motivazioni sbagliate addotte.

Il caso in questione è quello di una studentessa siciliana alla quale erano state assegnate inizialmente 25 ore di sostegno scolastico, in seguito portate a 12 ore  dall’amministrazione.

Il risarcimento dei danni chiesto dai genitori, in un primo momento accettato dal Tar è stato annullato in seguito dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia che ha inoltre ritenuto legittima anche la decurtazione delle ore a causa della crisi economica.

Il  danno non patrimoniale richiesto dai genitori è risultato infondato poiché le disposizioni in materia di sostegno scolastico sono state possibili grazie a consistenti stanziamenti di spesa pubblica che, proprio a causa della crisi economica, sono destinati a subire notevoli cambiamenti.

Il CGA ha rilevato, inoltre che la supplenza dei genitori ha compensato il vuoto generato dalla ridotta copertura oraria del sostegno poiché il servizio offerto alla scuola può essere considerato solo come suppletivo rispetto a quello dei genitori che rimane comunque un dovere primario nei confronti della figlia.




Un’altra sentenza, però, del TAR di Trieste dello scorso 25 novembre, afferma che assegnare un numero di ore di sostegno scolastico inferiore a quelle indicate nel Pieno Educativo Individualizzato è una discriminazione ai danni dell’alunno con disabilità. Nella sentenza del 25 novembre si  riafferma anche il diritto alle ore di sostegno in base alle effettive esigenze dell’alunno con disabilità sottolineando l’importanza del PEI nel quale sono richieste il numero di ore di sostegno necessarie  come elemento del diritto dell’alunno.

Per quanto riguarda la discrezionalità nell’assegnare le  ore di sostegno da parte dell’Amministrazione motivando tale decisione con tagli alla spesa pubblica, la Cassazione vieta tale discrezionalità spiegando che  “una volta che il piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso determinante di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell’alunno che versa in situazione di handicapparticolarmente grave, l’amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale, espressione di autonomia organizzativa e didattica, capace di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal piano, ma ha il dovere di assicurare l’assegnazione in favore dell’alunno, del personale docente specializzato anche ricorrendo – se del caso, là dove la specifica situazione di disabilità del bambino richieda interventi di sostegno continuativi e più intensi – all’attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, per rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dell’alunno disabile all’istruzione, all’integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini”.

In tale sentenza, però, la motivazione addotta non è ampiamente condivisa poiché si spiega che laddove l’omissione del sostegno non può essere concretizzata dove non  accompagnata da “una corrispondente contrazione dell’offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati, una discriminazione indiretta, vietata dall’art. 2 della legge N° 67 del 2006 […]”.

Questa motivazione appare totalmente in disaccordo con la logica dell’inclusione poiché quello che trasmette è che il sostegno sia finalizzato e rivolto soltanto all’alunno con disabilità e non all’intera classe mentre gli insegnanti curriculari finalizzati agli alunni senza disabilità, tralasciando il fatto che l’insegnante di sostegno deve sostenere i docenti curriculari nel delicato compito di includere l’alunno con disabilità nel gruppo classe.

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