Ricostruzione di carriera: giudice riconosce servizio insegnamento scuola d’infanzia paritaria

WhatsApp
Telegram

Manuele Riva ci segnala la vittoria ottenuta dall'Associazione Docenti e futuro per il riconoscimento del servizio svolto nelle scuole di infanzia paritarie (anche se non hanno mantenuto lo status di parificate) ai fini della ricostruzione di carriera.

Manuele Riva ci segnala la vittoria ottenuta dall'Associazione Docenti e futuro per il riconoscimento del servizio svolto nelle scuole di infanzia paritarie (anche se non hanno mantenuto lo status di parificate) ai fini della ricostruzione di carriera.

L’avv. Martucci, che ha seguito il ricorso, ha illustrato le motivazioni che hanno portato il giudice alla decisione:

1) Per la ricostruzione di carriera, ancora oggi, vengono applicate le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 del D.L. 370/70 e 485 del D.Lgs. 297/97, le quali precisano che debba essere riconosciuto il servizio del docente non di ruolo prestato nelle scuole statali e non statali parificate o pareggiate
Ebbene prima del 2000 l’ordinamento scolastico prevedeva le seguenti categorie di scuole non statali: autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate.
L’incongruenza deriva dal fatto che l’ art. 485 del T.U. del 1994 non poteva includere le odierne scuole paritarie (istituite con l. 62/2000) fra le scuole non statali, il cui insegnamento può essere riconosciuto in carriera.
Il predetto Testo Unico, infatti, è stato pubblicato ben prima dell’entrata in vigore della legge (L. 62 /2000) che ha riformato l’intera materia delle scuole non statali, abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, sostituendo (o affiancando) alle allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) l’unica categoria di scuola paritaria.

2) Le distinzioni tra scuola parificata, pareggiata e poi paritaria appare solo formale e non sostanziale visto che tutte devono assicurare elevati standard qualitativi e formativi. Inoltre le disposizioni contenute nel DL 250/2005 pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento esplicato nelle scuole paritarie con quello delle scuole statali.

3) In una nota esplicativa si legge che è valutabile altresì “Il servizio prestato nelle scuole materne dell’infanzia comunali con nomina approvata dal Provveditore agli studi”; a tal punto non si può ignorare che la stessa L. 62/2000 prevede il riconoscimento della parità scolastica solo ed esclusivamente ad opera del C.S.A. (ex Provveditorato)

Alla luce di tali ed altre considerazioni il magistrato civile, cambiando i precedenti orientamenti, ha riconosciuto utile ai fini della carriera degli insegnanti di ruolo il servizio svolto a decorrere dal 1 settembre 2000 nelle scuole dell’infanzia paritarie anche se non hanno mantenuto o non hanno mai avuto la qualifica di parificata.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri