“Povera a vuie professore”, Cassazione: non è minaccia. Alunno assolto

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Non c'è danno prospettato. Il giudice di Cassazione ribalta una sentenza di primo grado che condannava un alunno perché aveva espresso una affermazione giudicata da una insegnante come intimidatoria.

Non c'è danno prospettato. Il giudice di Cassazione ribalta una sentenza di primo grado che condannava un alunno perché aveva espresso una affermazione giudicata da una insegnante come intimidatoria.

Secondo la Cassazione mancano le motivazioni per ritenere intimidatoria e minacciosa la frase pronunciata dall'alunno  "povera a vuie professore".

La frase, infatti, secondo la ricostruzione sarebbe stata pronunciata a conclusione di un tranquillo colloquio tra l'alunno e la querelante. Secondo l'alunno, che si è difeso in tribunale, si è trattato di una espressione di scherno, escludendo la volontà di incutere timore e a minacciare.

Manca quale sia stato il male prospettato alla professoressa, nonché "l'idoneità a incutere timore nella destinataria, menomandone potenzialmente, secondo un criterio di medianità riecheggiante le reazioni della donna e dell'uomo comune, la sfera di libertà morale.

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Insomma, il riferimento al «criterio di medianità riecheggiante le reazioni interpersonali in quell'ambiente scolastico» non è sufficiente ad individuare il male ingiusto prospettato all'insegnante.

La sentenza

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