Personale ATA: l’organico non è determinato dal fabbisogno

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Con la sentenza 1561 del 22 dicembre 2014 il Tar del Veneto ha stabilito che a determinare l’organico di diritto provinciale del personale ausiliario tecnico e amministrativo, non è il fabbisogno territoriale ma, in base ai criteri normativi della legge Finanziaria del 2007, il  rispetto del contingente assegnato in base alle misure di contenimento.

Con la sentenza 1561 del 22 dicembre 2014 il Tar del Veneto ha stabilito che a determinare l’organico di diritto provinciale del personale ausiliario tecnico e amministrativo, non è il fabbisogno territoriale ma, in base ai criteri normativi della legge Finanziaria del 2007, il  rispetto del contingente assegnato in base alle misure di contenimento.

Il meccanismo utilizzato per la formazione degli organici, come precisato dal Tar del Veneto, è quello  di “assicurare il necessario rispetto del contingente assegnato in applicazione delle misure di contenimento previste dalle leggi finanziarie, che ha comportato l'impossibilità di soddisfare interamente le esigenze delle scuole che sono aumentate a causa dell'incremento degli alunni”.

Il ricorso dello Snals

La sentenza del Tar del Veneto deriva dal ricorso presentato dal Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola (Snals) contro la decisione della Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale della Provincia di Venezia dove il contingente del personale Ata veniva decurtato di 69 unità per l’anno scolastico 2008/2009. Per effettuare tale decurtazione, secondo il sindacato, l’USR si sarebbe basata su una circolare ministeriale ritenuta non vincolante.




Di contro l’Amministrazione dichiara invece che il sindacato in questione non fosse legittimato all’intervento in tale questione poiché agiva a tutela di una sola parte della categoria rappresentata.

Il diritto

Il sindacato, come precisa il Tar del Veneto, era legittimato ad agire poiché l’applicazione delle giuste norma in fatto di formazione di organici è materia sindacale. Il diritto ad agire non può quindi essere negato allo Snals poiché in questo caso il sindacato fa valere un interesse collettivo sul giusto funzionamento degli istituti scolastici. Secondo Il Tar del Veneto, quindi, non c’è conflitto di interessi nel ricorso presentato.

Ma, nonostante la legittimazione ad agire, e nonostante “la prassi di diramare con circolari schemi di decreti non ancora vigenti, non costituisce di per sé motivo di illegittimità degli atti adottati”, il ricorso non è stato accolto poiché la riduzione dell’organico è stata imposta dai nuovi parametri imposti dalla legge Finanziaria 2007 nell’ottica del contenimento dei costi. Nel caso specifico, sentenzia il Tar, “il fabbisogno di posti di personale tecnico ausiliario calcolato in base alle tabelle ministeriali è risultato superiore rispetto al contingente assegnato al territorio regionale, e pertanto l'Amministrazione ha dovuto apportare delle decurtazioni”.

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