I PAS (Percorsi Abilitati Speciali ) sono legittimi. Lo dice il TAR Lazio

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Con sentenza n. 02749/2015 il TAR Lazio respinge il ricorso di alcune associazioni contro l'istituzione del PAS, il Percorso Abilitante Speciale che ha permesso l'abilitazione di numerosi docenti sulla base di requisiti di servizio, senza selezione in ingresso. Il commento dell'Associazione Adida.

Con sentenza n. 02749/2015 il TAR Lazio respinge il ricorso di alcune associazioni contro l'istituzione del PAS, il Percorso Abilitante Speciale che ha permesso l'abilitazione di numerosi docenti sulla base di requisiti di servizio, senza selezione in ingresso. Il commento dell'Associazione Adida.

Il ricorso contestava le modifiche al dm 249/2010, che disciplina la formazione iniziale dei docenti, che prevede quale percorso ordinario per il conseguimento dell'abilitazione nella scuola secondaria, l'attivazione del TFA ordinario, un corso annuale al quale si accede tramite selezione (test iniziale, prova scritta, prova orale).

Le modifiche hanno permesso l’istituzione dei PAS per coloro che potevano vantare determinati requisiti di servizio tra l'a.s. 1999/2000 e il 2012/13 e che finora non avevano acquisito l'abilitazione o che volessero acquisirne un'altra. Il corso era riservato ai docenti a tempo determinato (alcuni docenti di ruolo sono stati ammessi solo in seguito, su istanza cautelare del TAR).

Secondo i ricorrenti, rappresentati da varie associazioni, il MIUR aveva “stravolto il contenuto normativo voluto dal Legislatore, prevedendo dei Percorsi Abilitanti Speciali in difformità dei principi e delle singole norme da questi volute”, cosa che è stata ritenuta totalmente infondata dal TAR.

I ricorrenti contestavano che la possibilità di conseguire l'abilitazione anche da parte di chi ha svolto soltanto incarichi di docente, aumenterà le occasioni di utilizzo dei contratti a termine invece di ridurle, in contrasto con la direttiva CE 1999/70.

Ma il TAR ribatte che non è la possibilità di far conseguire l'abilitazione ai docenti che ne sono sprovvisti perché i corsi abilitanti non si sono tenuti per dieci anni tra il 1990 ed il 1999, che aumenta il precariato, ma anzi è esattamente il contrario e proprio la recente pronuncia della Corte di Giustizia rappresenta un punto di non ritorno acchè il Ministero continui a consentire la proroga di contratti di insegnamento a tempo determinato e nei confronti di docenti sprovvisti di abilitazione.

Inoltre  – prosegue il TAR  – non sussiste alcuna discriminazione in tale disposizione, atteso che il presupposto da cui partono i Percorsi Abilitanti Speciali non è quello di eliminare il precariato nella scuola, ma quello di dotare tutti i docenti, anche in servizio, di abilitazione, poiché come noto l'insegnamento è una professione regolamentata ai sensi della Direttiva 2005/36/CE recepita dal decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 e può, dunque, essere svolta soltanto se in possesso di apposito titolo di abilitazione o di idoneità, con conseguente reiezione delle due censure in tutti i loro profili di deduzione.

L'Associazione Adida, inserita ad opponendum, difesa dagli Avvocati Bonetti e Delia, così commenta

"Con questa sentenza, il TAR del Lazio ha definitivamente sgombrato il campo da tutte quelle posizioni che, mistificando il concetto di merito, hanno in questi anni continuamente screditato e colpito i docenti assunti dalla
graduatorie d’istituto, quasi come fossero degli “abusivi” della scuola, invece di gridare allo scandalo del reiterato sfruttamento attuato nei loro confronti.

Abbiamo accolto questo provvedimento con estrema soddisfazione non soltanto perché, implicitamente ci ha dato ragione, ma soprattutto perché è il risultato dell’attività incessante e capillare che l’associazione ha svolto
in questi anni, attenta a perseguire ogni azione possibile volta alla tutela dei diritti dei precari storici delle Graduatorie d’istituto

Ricordiamo altresì che il Ministero ha assegnato alle abilitazioni conseguite con differente percorso, un punteggio diverso nella seconda fascia delle Graduatorie di istituto, assegnando al TFA il punteggio per il voto di abilitazione (da 4 a 12) + 42 punti (di cui 12 per la durata annuale del percorso abiltativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive a corsi a numero programmato) e al PAS il punteggio del voto di abilitazione (da 4 a 12) + 6 punti. 

Anche su questa distinzione di valore  è stato promosso un apposito ricorso, promosso dai sindacati FLCGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA, del quale non conosciamo ancora gli esiti, ma per il quale è stata rifiutata la sospensiva 

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