PAS senza requisiti: il TAR respinge ricorsi. Annullata abilitazione ad alcuni insegnanti

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Si chiudono negativamente alcuni dei ricorsi al TAR per la partecipazione al PAS (Percorso Abilitante Speciale) anche in difetto dei requisiti previsti dal dm n. 58 del 25 luglio 2013. Dopo l'istanza cautelare per la partecipazione con riserva e il conseguimento dell'abilitazione, giunge la sentenza di merito, negativa per alcuni ricorrenti della Campania.

Si chiudono negativamente alcuni dei ricorsi al TAR per la partecipazione al PAS (Percorso Abilitante Speciale) anche in difetto dei requisiti previsti dal dm n. 58 del 25 luglio 2013. Dopo l'istanza cautelare per la partecipazione con riserva e il conseguimento dell'abilitazione, giunge la sentenza di merito, negativa per alcuni ricorrenti della Campania.

L'USR Campania pubblica con avviso del 5 dicembre 2014 alcuni decreti riguardanti il PAS, il Percorso Speciale Abilitante indetto con dm n. 58 del 25 luglio 2013, per partecipare al quale era necessario essere

  • docenti privi della specifica abilitazione (cioè per la classe di concorso o posto di insegnamento richiesto) che abbiano prestato, a decorrere dall'a.s. 1999/2000 fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico a decorrere dall'a.s. 2008/2009. [N.B. il termine dell'a.s. 2011/012 è stato poi spostato al 2012/13]
  • è valutabile anche il servizio prestato in diverse classi di concorso , purché almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare. [leggi il dettaglio dei requisiti]

Lo svolgimento dei corsi è stato scaglionato in 3 anni accademici, dato l'elevato numero di partecipanti.

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Nell'a.a. 2013/14 si è svolta la prima annualità, già conclusa, e molte Università hanno già dato avvio alla seconda (non è una riapertura dei termini, lo scaglionamento interessa comunque coloro che hanno presentato domanda di partecipazione entro il 5 settembre 2013). Previsti nell'a.a. 2014/015 anche PAS on line, per determinate situazioni:

a) i candidati, provenienti dall'intero territorio nazionale, ammessi a partecipare a classi di concorso non attivate dalle Università della propria regione ;

b) i candidati ammessi ai corsi PAS a seguito di ordinanza dei TAR ovvero del Consiglio di Stato oltre i limiti temporali utili per la frequenza dei corsi in presenza;

c) i candidati che, essendo in servizio all'estero , non hanno potuto frequentare i corsi in presenza nonostante la regolare ammissione agli stessi a seguito di presentazione in tempo utile di domanda di ammissione;

d) i candidati che, essendo in servizio all'estero, non hanno potuto presentare in tempo utile domanda di ammissione ai corsi;

e) i candidati ammessi e iscritti ai corsi in presenza che non hanno potuto completare il percorso formativo per cause ammissibili. [Il dettaglio]

Ad essi si sono aggiunti i docenti di ruolo, ammessi con ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, addirittura senza servizio specifico Pas on line anche per i docenti di ruolo e senza servizio specifico. Ordinanza Consiglio di Stato

In questi anni molti aspiranti (impossibile quantificare esattamente il numero) hanno ottenuto dal TAR o dal Consiglio di Stato istanze cautelari per l'accesso con riserva alla frequenza dei corsi, nel frattempo in svolgimento, in attesa della sentenza di merito, di solito calendarizzata dopo molti mesi.

Nel caso specifico i docenti interessati hanno già conseguito, sempre con riserva, l'abilitazione.

Adesso essa viene annullata, fermo restando che molto probabilmente il contenzioso non si concluderà qui, dato che è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di annullamento dell'abilitazione.

La sentenza riguarda candidati appartenenti a diverse classi di concorso.

Ricordiamo che sull'utilizzo dell'abilitazione conseguita con riserva è dovuto intervenire il Miur con una specifica nota, nella quale è stato ribadito che i docenti in attesa di sentenza non possono essere inseriti a pieno titolo nella II fascia delle graduatorie di istituto e non possono ricevere da essa incarichi di supplenza. Graduatorie di istituto. PAS abilitati con riserva non possono avere supplenze. Nota Miur

Di contro, nello stesso avviso, l'USR Campania pubblica anche altri decreti cautelari che permettono ad altri docenti l'ammissione con riserva alla frequenza del corso.

Aggiornamento 09 dicembre 2014  USR ci ripensa

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