Oranico funzionale per i docenti di ruolo secondo i Dirigenti. Insegnanti a disposizione di reti di scuole e assunti da commissioni

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red – Dopo le proposte dell’Associazione Nazionale dei Presidi relativamente alla formazione e reclutamento dei docenti, pubblichiamo la parte del documento presente in rete relativa alla gestione dei docenti di ruolo. Essi potranno essere utilizzati in qualsiasi scuola facente parte della rete ed eventuali cambi di rete potranno avvenire non prima di 5 anni.

red – Dopo le proposte dell’Associazione Nazionale dei Presidi relativamente alla formazione e reclutamento dei docenti, pubblichiamo la parte del documento presente in rete relativa alla gestione dei docenti di ruolo. Essi potranno essere utilizzati in qualsiasi scuola facente parte della rete ed eventuali cambi di rete potranno avvenire non prima di 5 anni.

Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l’ANP prevede:

  1. si costituiscano reti di scuole, prevalentemente su base territoriale (in casi particolari, anche per indirizzi di studio), a ciascuna delle quali l’Amministrazione assegnerà – secondo disponibilità – un organico di posti disponibili per incarichi a tempo indeterminato. L’organico sarà rideterminato ogni tre anni;
  2. quando vi siano posti da coprire nell’organico di rete, il relativo organo di gestione formerà una commissione  di concorso, composta da almeno due docenti senior dell’ambito disciplinare interessato e da un dirigente di una delle scuole della rete. I tre componenti dovranno provenire da scuole diverse. Per la qualifica di docente senior, si veda la proposta di carriera docente dell’Anp;
  3. la commissione metterà a punto e pubblicherà in anticipo i criteri con cui saranno valutati i requisiti degli aspiranti;
  4. successivamente, procederà al vaglio comparativo degli aspiranti già compresi nelle liste brevi predisposte da ciascuna delle scuole della rete (vedi sopra) e selezionerà quelli da invitare ad un colloquio personale. Il colloquio non riguarderà le conoscenze o le competenze professionali “generali”, che debbono darsi per acquisite tramite la laurea e l’abilitazione già possedute: prenderà invece in considerazione l’interesse a spendersi su un progetto formativo e su un territorio dato e la sintonia degli aspiranti rispetto alle scelte delle scuole autonome componenti la rete;
  5. la scelta sarà trasparente e  motivata, ma libera da vincoli di punteggio o di anzianità;
  6. il docente prescelto svolgerà un periodo di prova, al termine del quale potrà esservi la conferma in ruolo, previa valutazione positiva unanime del comitato di valutazione della scuola presso cui ha prestato servizio e del relativo dirigente. In caso di mancata unanimità, sarà ammesso a ripetere la prova. Al termine del secondo anno, la decisione si farà comunque a maggioranza;
  7. sia nel periodo di prova che successivamente, l’insegnante potrà essere utilizzato su qualunque scuola della rete nella quale è stato assunto. Solo in caso di soppressione del posto, potrà essere utilizzato da un’altra rete che esprima il gradimento. Trascorsi cinque anni, potrà candidarsi per coprire un posto disponibile presso una rete diversa da quella iniziale;
  8. la sua richiesta sarà vagliata insieme alle altre delle liste brevi, per valutarne la corrispondenza rispetto alle esigenze didattiche delle scuole di riferimento.

L’invarianza della spesa pubblica sarebbe garantita dalla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per la formazione di un organico di rete di posti a tempo indeterminato. Dal momento che il criterio fondamentale per la scelta sarà quello della coerenza fra le esigenze formative delle scuole e il profilo professionale e motivazionale degli aspiranti, la titolarità non può che essere riferita in primo luogo all’ambito di rete in cui è stata conseguita. Solo dopo un consistente periodo di permanenza, il docente potrà chiedere di passare ad altro contesto, ma dovrà sottoporsi ad un nuovo vaglio comparativo. Se non viene prescelto, rimane dov’era.

La previsione relativa al periodo di prova è pensata per garantire una reale corrispondenza fra le richieste delle scuole e la prestazione effettivamente resa dal nominato. Al tempo stesso, il criterio di maggioranza previsto per l’eventuale secondo anno garantisce la tutela dell’interessato rispetto a possibili contrapposizioni di tipo personale

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