Mobilità sostegno: ecco l’area unica per la secondaria di II grado

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red – Sottoscritta la modifica all’art. 30 del Ccni sulla mobilità del 26 febbraio 2014 riguardante la mobilità sui posti della DOS nelle scuole del secondo grado, dell’8 aprile 2014.

red – Sottoscritta la modifica all’art. 30 del Ccni sulla mobilità del 26 febbraio 2014 riguardante la mobilità sui posti della DOS nelle scuole del secondo grado, dell’8 aprile 2014.

L’ipotesi di sequenza contrattuale concerne la costituzione, ai fini della mobilità per l’istruzione secondaria di II grado, di un contingente provinciale unico di posti di sostegno per l’integrazione scolastica di studenti portatori di disabilità, in conformità a quanto prescritto dall’art. 13, della legge n. 104/92 così come modificato dal suddetto art. 15, comma 3 bis, della L. 128/2013.

Riguarda, altresì, l’unificazione, in attuazione dello stesso art. 15 comma 3 bis della L. 128/2013, delle aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997.

Ecco cosa prevede

I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del titolo di specializzazione e in caso di passaggio del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento sui predetti posti di dotazione provinciale unica di sostegno esprimendo la preferenza per tale dotazione nell’apposita sezione del modulo di domanda, con l’indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U. dell’anagrafe delle scuole ed istituti dell’istruzione secondaria di II grado.

Il movimento è disposto su posti dell’intero contingente provinciale di sostegno, sia nel caso di domanda di trasferimento, che nel caso di domanda di passaggio.

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I docenti di sostegno della scuola secondaria di II grado sono soggetti all’obbligatoria permanenza quinquennale della tiplogia di posto di titolarità. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo sui predetti posti di sostegno della dotazione provinciale hanno l’obbligo di permanere per un quinquennio nel ruolo in cui sono transitati. Ai fini del computo del quinquennio è calcolato l’anno scolastico in corso. Il vincolo quinquennale non impedisce, comunque, ai docenti interessati, la mobilità nell’ambito del sostegno agli alunni con disabilità. In tale ambito, pertanto, i predetti docenti possono richiedere, anche durante il quinquennio, il trasferimento e/o il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo. Gli insegnanti di sostegno che non abbiano maturato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai trasfermenti, ai passaggi di cattedra e ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

I posti che residuano al termine delle operazioni di mobilità, sono ripartiti nellae aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area e utilizzate per graduatorie ad esaurimento e concorso.

Sequenza contrattuale art. 30 CCNI 26.02.2014 Sostegno scuola secondaria di II grado

La nota del 22 luglio 2014

Il contratto non è stato sottoscritto dalla Gilda. Le motivazioni 

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