Mobilità insegnanti. Cosa accade al punteggio quando ottengo un passaggio di ruolo?

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Il passaggio di ruolo è previsto dall’art. 3 del CCNI sulla mobilità professionale. Il passaggio di ruolo comporta la stipula di un nuovo contratto a tempo indeterminato, l’effettuazione del periodo di prova (esclusivamente il raggiungimento dei 180 giorni di effettivo servizio con esclusione della formazione) e la conseguente ricostruzione di carriera. 

Il passaggio di ruolo è previsto dall’art. 3 del CCNI sulla mobilità professionale. Il passaggio di ruolo comporta la stipula di un nuovo contratto a tempo indeterminato, l’effettuazione del periodo di prova (esclusivamente il raggiungimento dei 180 giorni di effettivo servizio con esclusione della formazione) e la conseguente ricostruzione di carriera. 

COSA ACCADE AL PUNTEGGIO GIÀ MATURATO NEL RUOLO DI APPARTENENZA QUANDO OTTENGO UN PASSAGGIO DI RUOLO?

Premessa

È utile innanzitutto precisare che ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’individuazione del perdente posto, nell’anzianità di servizio NON SI TIENE CONTO DELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO ovvero gli anni di ruolo sono calcolati fino al 31/8/2014.

Per la valutazione degli anni prestati in altro ruolo è sicuramente utile riportare degli esempi concreti visti alcuni passaggi della tabella allegata al CCNI mobilità che sicuramente non brillano per chiarezza.

Non solo, ma bisogna porre molta attenzione a quando ci riferiamo al calcolo dei punti per la graduatoria interna di istituto invece che del trasferimento.

Si precisa inoltre che ci riferiremo esclusivamente al passaggio di ruolo in quanto in quello di cattedra (es. da A037 ad A036 oppure da A050 ad A051) non cambia mai nulla ai fini del punteggio perché trattandosi di stesso ruolo gli anni si calcolo normalmente attribuendo 6 pp. ad ogni anno prestato.

TRASFERIMENTO

Quando parliamo di trasferimento non importa il ruolo di provenienza in quanto tutti gli anni prestati in altro ruolo sono valutati sempre 3 pp. per ogni anno prestato.

Facciamo degli esempi.

Il docente che ha prestato 6 anni nel ruolo dell’infanzia ed è ora titolare nel ruolo della primaria, al momento del trasferimento per la scuola primaria si vedrà valutati gli anni prestati nel ruolo dell’infanzia per un totale di 18 pp. (6×3) invece che 6 pp. per ogni anno prestato. Ovviamente l’anno in corso nel ruolo della primaria non dovrà essere valutato.

La stessa cosa accade se si tratta di un passaggio di ruolo da primaria al I grado oppure al II grado e viceversa ovvero dal “comparto” infanzia/primaria a quello I/II grado e viceversa.

In poche parole nel trasferimento non importa da quale ruolo si provenga, gli anni svolti in altro ruolo vengono valutati sempre 3 pp. e indipendentemente dal numero. Ricordiamo altresì che lo stesso punteggio viene attribuito per ogni anno di pre ruolo.

GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO

Nella graduatoria interna di istituto il calcolo può essere diverso a seconda del ruolo di provenienza. Qui la segreteria dovrà porre molte attenzione.

Nella graduatoria interna bisogna pensare a due “comparti” ben distinti: da una parte infanzia/primaria, dall’altra I/II grado.

Infatti, se ottengo il passaggio da infanzia a primaria (e viceversa) oppure da I a II grado (e viceversa), il calcolo avviene come nel trasferimento ovvero l’anno svolto in altro ruolo vale sempre 3 pp. indipendentemente dal numero di anni prestati.

Quindi ci troveremmo lo stesso calcolo dell’esempio fatto nel trasferimento.

È utile però a questo punto aggiungere anche il calcolo del servizio di pre ruolo per capire bene la differenza che faremo dopo. Per rimanere nell’esempio precedente (per un titolare nella primaria):

anni di ruolo prestati nell’infanzia 6 per un totale di 18 pp. (6×3);
poniamo 6 anni di pre ruolo totale 16 pp.

È utile infatti evidenziare che nella graduatoria interna, a differenza di ciò che avviene nel trasferimento, il pre ruolo si calcola per intero solo per i primi 4 anni,mentre si calcola per i 2/3 per gli anni successivi.

Pertanto per 6 anni di pre ruolo il calcolo sarà: 12 pp. per i primi 4 anni (4×3) e 4 pp. per gli altri 2 anni (2×2).
18 pp. per 6 anni in atro ruolo (infanzia) + 16 pp. per 6 anni di pre ruolo: Totale 34 pp.

Lo stesso calcolo lo faremmo nel caso il docente fosse passato dal I al II grado o viceversa.

QUANDO INVECE IL CALCOLO È DIVERSO?

Il calcolo cambia nel caso il docente fosse invece passato dall’infanzia al I grado oppure dalla primaria al II grado (e viceversa) ovvero dal “comparto” infanzia/primaria a quello I/II grado anziché all’interno del comparto infanzia/primaria o I/II grado.

Poniamo quindi che il docente avesse sempre 6 anni nell’infanzia ma attualmente in ruolo al I o al II grado.

Tutto il servizio svolto nell’infanzia non varrà sempre 3 pp indipendentemente dagli anni prestati ma si dovrà sommare al pre ruolo.

Allora non ci sarà più la differenza di calcolo tra anni in altro ruolo e anni di pre ruolo ma tutto “passa” al calcolo del pre ruolo con la conseguenza che i servizi si cumulano e quindi i primi 4 anni varranno per intero, mentre i successivi per i 2/.

Sempre rimanendo nell’esempio precedente:

6 anni all’infanzia + 6 di pre ruolo = 12 anni di calcolo pre ruolo

Quindi: primi 4 anni per intero (12 pp.) 8 anni per i 2/3 (16 pp).

Totale 28 pp. invece che 34 come nell’esempio precedente.

Lo speciale di OrizzonteScuola.it su Mobilità: Guide, consulenza, normativa



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