Migliorare qualità inclusione scolastica, una proposta di legge per superare le criticità

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Salvatore Nocera, già vicepresidente nazionale della F I S H federazione italiana per il superamento dell'handicap, risponde all'articolo di Daniela Boscolo "Vi racconto il mondo del sostegno nelle scuole"

Salvatore Nocera, già vicepresidente nazionale della F I S H federazione italiana per il superamento dell'handicap, risponde all'articolo di Daniela Boscolo "Vi racconto il mondo del sostegno nelle scuole"

Gentile prof Daniela Boscolo,

ho letto il Suo articolo dal titolo “ Vi racconto il sostegno nelle scuole “ pubblicato su Orizzonte scuola e sono onorato di poter dialogare con Lei , esempio di professionalità e sensibilità, sul tema dell’inclusione scolastica che mi ha sempre impegnato, dapprima come alunno minorato visivo nelle scuole di Gela in Sicilia tra la fine degli Anni Quaranta e la prima metà degli anni Cinquanta e poi come docente di diritto in un istituto tecnico commerciale a Roma, e quindi come esperto presso il Ministero dell’Istruzione per occuparmi della normativa sull’inclusione scolastica a partire dai primi anni ottanta, nonché come vicepresidente nazionale della F I S H, federazione italiana per il superamento dell’handicap.

Condivido le Sue denunce di violazioni operate in molte scuole della nostra apprezzabile normativa inclusiva, come l’utilizzo improprio da parte di taluni dirigenti scolastici dei docenti specializzati per il sostegno in supplenze abbandonando gli alunni con disabilità o segregandoli nelle illegali “ aule di sostegno “ , come la delega ai soli docenti specializzati del progetto inclusivo da parte di docenti curricolari , troppo spesso del tutto impreparati a seguire didatticamente gli alunni con disabilità ed altri bes.

Siccome con la F I S H e la F A N D ( federazione delle associazioni nazionali della disabilità ) abbiamo fatto presentare alla Camera la proposta di legge n. 2444 sul miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica, mi permetto di far presente come in tale nostra PdL abbiamo cercato di superare le carenze da Lei giustamente denunciate, prevedendo la formazione obbligatoria iniziale ed in servizio di tutti i futuri docenti curricolari sulle didattiche inclusive, un rafforzamento della specializzazione per il sostegno, portata a due anni, dopo un triennio di formazione in corsi universitari orientati all’insegnamento, contenuti della specializzazione totalmente dedicati alla pedagogia ed alla didattica generale ed alle didattiche speciali, concernenti le modalità di approccio ai bisogni educativi scaturenti dalle diverse disabilità, nonché ad un anno di tirocinio diretto ed indiretto, sotto la guida di tutors, il tetto massimo di due alunni con disabilità per classe e di 20 alunni in tali classi.

Proprio per questo mi permetto di discutere alcune Sue critiche al DdL sulla “ Buona scuola”, che all’art 21 comma 2 lettera E ha recepito buona parte dei principii contenuti nella nostra PdL:

  1. Lei, come dice, in rappresentanza di oltre duemilacinquecento docenti per il sostegno ritiene erronea la scelta operata dal DdL Renzi , presente nella nostra PdL della separazione delle carriere dei docenti specializzati da quelle dei docenti curricolari, auspicando anzi cattedre miste “bis valenti “ cioè composte in parte da ore di sostegno ed in parte da ore di docenza curricolare. Ora, una delle ragioni che ci ha spinto a proporre la separazione delle carriere è la mancanza di continuità didattica per i nosytri alunni con disabilità a causa dell’attuale commistione delle carriere, per la quale, dopo cinque anni di sostegno i docenti possono tornare su cattedra curricolare; la situazione si aggraverebbe con la cattedra mista, dal momento che gli alunni che hanno diritto ad una intera cattedra di sostegno , se fosse approvata l’ipotesi della cattedra mista, sarebbero obbligatoriamente seguiti da due docenti per il sostegno e da due docenti della stessa disciplina e ciò in più di una disciplina.

  2. Frettolosa ci sembra la critica all’abolizione delle aree disciplinari per il sostegno nelle scuole superiori, operata con l’art 15 della l.n. 128/2013, poiché tali aree non riguardavano tutte le discipline, anzi ad es. l’area tecnologica comprendeva alcune decine di discipline e quindi non assicurava assolutamente nulla ed inoltre, laddove la cattedra corrispondeva ad una disciplina, ciò facilitava la definitiva delega ai docenti specializzati del progetto inclusivo da parte dei docenti curricolari.

  3. La nostra Pdl, prevedendo l’obbligo di formazione iniziale ed in servizio dei docenti curricolari sulle didattiche inclusive e la specializzazione dei docenti per il sostegno che esclude l’abilitazione in discipline curricolari, favorisce un dialogo stretto tra i due tipi di docenti, dei quali, i curricolari debbono necessariamente aver bisogno di collaborare coi docenti specializzati per saper meglio veicolare i propri insegnamenti anche verso gli alunni con disabilità, il cui apprendimento disciplinare verrà mediato dalle didattiche inclusive operate dai docenti specializzati. Si è sparsa la diceria , anche forse per dichiarazioni atecniche del Sottosegretario on Faraone, che i nuovi docenti specializzati sarebbero non più docenti, ma figure di tipo assistenziale o peggio infermieristico. Da quanto ho detto questa leggenda metropolitana non mi pare trovi fondamento; anzi mi pare che la professionalità docente specifica dei docenti specializzati emerga con maggiore nettezza e divenga determinante per la realizzazione del processo inclusivo, rivendicando un ruolo dei docenti specializzati cui non è più praticamente possibile la delega da parte dei docenti curricolari, non essendo più gli specializzati docenti di alcuna disciplina curricolare.

  4. Già questa differenza di ruoli è emersa negli art 2,4 e 6 del dpr n. 122/2009 sulla valutazione degli alunni, dal momento che essi indicano l’oggetto della valutazione di tutti gli alunni da parte dei soli docenti specializzati, concernente “ la crescita negli apprendimenti( nella loro generalità, come avviene ad es. dai presidenti delle commissioni degli esami ), nella comunicazione, nella socializzazione e nelle relazioni “ ( art 12 comma 3 l.n. 104/92, espressamente citato in tali articoli), mentre l’oggetto della valutazione delle singole discipline è attribuito dall’art 9 dello stesso dpr ai docenti curricolari.

Spero con queste poche righe di essere riuscito a chiarire degli equivoci che circolano su alcuni aspetti della riforma e della nostra Pdl e Le sarò grato se Lei contribuirà, con la Sua autorevolezza, a fare chiarezza presso l’opinione pubblica.

Salvatore Nocera

Daniela Boscolo: vi racconto il mondo del sostegno nelle scuole

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