L’alunno disabile si ritira. Non si rescinde il contratto di supplenza

Di Lalla
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Il docente di sostegno potrebbe ritrovarsi ad un certo punto dell'anno scolastico senza l'allievo in disabilità a lui affidato, causa ritiro o trasferimento ad altra scuola (ciò può avvenire anche durante il conferimento di una supplenza “breve”).

Il docente di sostegno potrebbe ritrovarsi ad un certo punto dell'anno scolastico senza l'allievo in disabilità a lui affidato, causa ritiro o trasferimento ad altra scuola (ciò può avvenire anche durante il conferimento di una supplenza “breve”).

Ricordiamo che in ogni caso non è possibile la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e bisognerà rispettare la naturale scadenza del contratto firmato dal supplente.

Il docente di sostegno, ai sensi dell'art. 315/5 del D.Lgs. 297/1994, art. 15/10 dell'O.M. n. 90/2001 e artt. 2/5 e 4/1 del D.P.R. 122/2009, è a pieno titolo docente della classe e quindi non solo dell'allievo in disabilità a lui affidato (ricordiamo inoltre che il docente di sostegno che insegna in una terza classe di scuola di I grado farà parte d'ufficio della commissione d'esame anche se l'allievo disabile non dovesse essere ammesso agli esami).

Pertanto un'eventuale risoluzione anticipata del rapporto di lavoro è illegittima e il dirigente scolastico non potrà che procedere alla relativa utilizzazione del docente di sostegno (anche nei casi in cui tale docente sia “solo” supplente del titolare) fino alla naturale scadenza del contratto.

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Vi possono essere però dei casi particolari che comportano anche il trasferimento dell'insegnante.

A livello nazionale la tematica non è affrontata, ma vi sono dei riferimenti territoriali ai quali fare riferimento. In Sicilia nell'ambito del contratto regionale per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie è indicata una particolare procedura per l'utilizzazione dei docenti di sostegno qualora l'alunno disabile sia assente per lunghi periodi.

Il docente assunto a tempo indeterminato , in servizio su posti di sostegno, ove si verificassero lunghe assenze degli alunni diversamente abili presenti nelle classi assegnate, sarà utilizzato dal dirigente scolastico preferibilmente all'interno delle medesime classi e in subordine nell'ambito della stessa istituzione scolastica in attività di sostegno o in altre attività deliberate dal Collegio dei docenti all'interno del Piano annuale delle attività dell'istituzione scolastica coerenti con il proprio profilo professionale. In presenza degli alunni assegnati al docente, lo stesso non potrà essere utilizzato per la sostituzione di docenti assenti.

In caso di trasferimento dell'alunno in altra scuola il docente, potrà, a domanda, essere utilizzato nella nuova scuola per garantire la continuità didattica.

Il docente con incarico a tempo determinato, nel caso di trasferimento dell'alunno, seguito dal docente per l'intero orario di cattedra/posto, nell'ambito dello stesso comune o distretto (nelle aree metropolitane) dovrà seguire l'alunno nella nuova sede.

Qualora l'alunno venga trasferito in altro distretto o si ritiri, il docente con contratto a tempo determinato potrà essere utilizzato, per motivate necessità, nel distretto ove è compresa la scuola di servizio ovvero nell'ambito del comune di servizio nel caso che il comune comprenda più distretti; ciò sempre che nella scuola non ci siano specifiche esigenze.

In precedenza un'altra indicazione era stata fornita dall'Ufficio Scolastico di Bari, che con nota Prot. n. 5628 Area I – UU.OO. II-III del 31.10.2008) affrontò la questione in questi termini:

“In caso di trasferimento di alunni disabili in comuni diversi da quello in cui è sita la scuola di partenza, gli stessi non potranno usufruire del sostegno perché non è possibile istituire ulteriori posti, né risulta possibile trasferire il docente già assegnato all'alunno nella scuola di partenza.
In caso di trasferimento di alunni portatori di handicap in scuole dello stesso comune, invece, verrà contestualmente trasferito, per il corrente anno scolastico, sia il posto e/o le ore, sia il docente a tempo indeterminato o a tempo determinato assegnato all'alunno disabile."

La nota però specificò che “Tale indicazione deve intendersi derogata solo per il comune di Bari dove il trasferimento del docente potrà essere effettuato solo nell'ambito delle scuole dello stesso distretto scolastico.
Nel caso di trasferimento dell'alunno in scuole di comune diverso sarà, comunque, sempre possibile verificare da parte delle SS.LL. la disponibilità dell'insegnante assegnato all'alunno a seguirlo nella scuola di arrivo, solo in tal caso verrà trasferito anche il posto”.

Ricordiamo che in ogni caso L'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per sostituire i colleghi assenti

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