Handicap: meno ore di sostegno non danno diritto al risarcimento in assenza di prove

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Con la sentenza 6428 depositata il 30 dicembre 2014 il Consiglio di Stato riforma in parte una sentenza precedentemente emessa.

Con la sentenza 6428 depositata il 30 dicembre 2014 il Consiglio di Stato riforma in parte una sentenza precedentemente emessa.

I fatti in questione vedono una sentenza e una condanna che obbligava l’Amministrazione al risarcimento per danno esistenziale ad un’alunna con grave handicap causato dalla diminuzione delle ore di sostegno scolastico.

In questa sentenza non si va a dibattere sulle ore di sostegno assegnate, ma soltanto sulla pretesa di risarcimento che è stata riconosciuta.

La sentenza precedente aveva accolto il ricorso dei genitori di un’alunna con grave handicap e dopo aver annullato il provvedimento impugnato, ha ordinato all’Amministrazione scolastica di assegnare all’alunna ore di sostegno scolastico pari a quelle di frequenza (quindi 24 e non 18, come concesse dal provvedimento) obbligando inoltre al risarcimento  di 250 euro al mese, per la mancata tempestiva assegnazione delle ore di sostegno adeguato,  da dicembre fino all’attuazione della sentenza.

L’amministrazione scolastica però ha impugnato la sentenza lamentandone l’erroneità facendo notare che l’insufficiente attribuzione delle ore di sostegno non è detto che determini un danno esistenziale all’alunno, soprattutto in mancanza di prove allegate.




La Corte di stato sottolinea che in una precedente sentenza, la 2373 del 30 aprile 2013, si era affermato che laddove si richieda il risarcimento di un danno non patrimoniale lo stesso deve essere dimostrato.

E, dimostrato che i ricorrenti non hanno allegato elementi che confermino il danno non patrimoniale  arrecato alla minore disabile, preso atto che l’Amministrazione scolastica aveva contestato quale unico parametro dell’assegnazione delle ore di sostegno la gravità dell’handicap, constatato che i ricorrenti  non abbiano chiarito come la mancata assegnazione di 6 ore di sostegno scolastico settimanale abbia danneggiato la minore, sottolineando che i danni arrecati vanno dimostrati caso per caso e non richiesti  e assegnati in via generale come una conseguenza connessa all’evento (l’assegnazione di 18 ore invece di 24), il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza accogliendo l’appello dell’Amministrazione scolastica e respingendo il ricorso di primo grado nella parte della domanda risarcitoria.

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