Graduatorie di istituto: sostituzione titolo, servizio nei CFP, laurea triennale per diplomati magistrale. Supporto alle segreterie scolastiche

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di Paolo Pizzo e Lalla – Graduatorie di istituto e consulenza scuole: tutto corretto quanto da noi indicato alle scuole ma nell’ultima nota del Ministero non ci convince il passaggio sulla possibilità di sostituire il titolo di accesso, e non ci sono esaustive indicazione per la rivalutazione di punteggio su titoli già dichiarati.

di Paolo Pizzo e Lalla – Graduatorie di istituto e consulenza scuole: tutto corretto quanto da noi indicato alle scuole ma nell’ultima nota del Ministero non ci convince il passaggio sulla possibilità di sostituire il titolo di accesso, e non ci sono esaustive indicazione per la rivalutazione di punteggio su titoli già dichiarati.

Grande successo del nostro servizio consulenza per tutti gli assistenti amministravi, DSGA e Dirigenti che ci hanno contattato in queste ultime settimane per avere supporto nella valutazione delle domande di istituto, compresa l’indicazione che abbiamo dato della possibilità per l’aspirante supplente di dichiarare come non specifici servizi già dichiarati in altra fascia o nelle graduatorie ad esaurimento. 

Non abbiamo lasciato le scuole da sole in questa estate in cui c’è tante carne al fuoco per il personale scolastico tra assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, numeri sulle immissioni in ruolo ecc.

Abbiamo ricevuto centinaia di email di richiesta di supporto per la valutazione dei titoli e dei servizi in riferimento alle graduatorie di istituto di II e III fascia.

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Il nostro servizio nelle risposte date è stato pressoché impeccabile. Constatiamo infatti che tutte le risposte date sono in piena sintonia con quanto successivamente pubblicato dal Ministero che in numerose FAQ e nell’ultima nota ha offerto dei chiarimenti sulla corretta valutazione dei titoli e dei servizi.

Corretta anche la consulenza che abbiamo dato a numerosi docenti e a numerose scuole che ci chiedevano se era possibile o meno valutare come servizio non specifico per la seconda o terza fascia quello già dichiarato per le graduatorie ad esaurimento.

Una delle tante risposte che abbiamo pubblicato sull’argomento

Il servizio della Graduatoria ad esaurimento si può dichiarare come non specifico per II e/o III fascia delle graduatorie di istituto

Ci lasciano invece molto perplessi due punti della nota ministeriale 7526 del 24 luglio 2014.

Il primo punto è il n. 4 della in cui si afferma che “In analogia a quanto previsto per i docenti di II fascia, è consentito anche ai docenti di III fascia sostituire il titolo di accesso con altro più favorevole” (ad esempio diploma ordinario conservatorio/diploma accademico di II livello, le accademie ecc.).

A parte la questione dell’ “analogia” che ci appare già discutibile, ci chiediamo se un chiarimento del genere possa giungere quando il termine per la presentazione delle domande è ormai scaduto (23 giugno 2014). Infatti, chi non l’ha fatto perché appunto NON PREVISTO DALLA NORMATIVA che dovrebbe fare ora?

Ce lo chiediamo perché riteniamo che non sia corretto non dare la possibilità a tutti di effettuare questa operazione.

Pertanto, le soluzione a nostro avviso potevano essere solo due: evitare l’ “analogia” e quindi non prevedere tale punto oppure riaprire per tutti, anche se i termini per la presentazione della domanda sono scaduti, la possibilità di modificare il titolo di accesso.

Il secondo punto è il n. 5 in cui si afferma che “In considerazione dell’istituzione delle nuove tabelle di valutazione di II e III fascia, è possibile rivalutare titoli e servizi precedentemente dichiarati a cui, in virtù delle precedenti tabelle di valutazione, era stato attribuito un punteggio inferiore. A tal fine le istituzioni scolastiche operanti dovranno scomputare il suddetto punteggio dal punteggio precedente ed attribuirlo ex novo. Non dà pertanto luogo all’esclusione dalle graduatorie l’aver riproposto a tal fine titoli precedentemente dichiarati.

E qui siamo punto e a capo.

Dobbiamo infatti ricordare che ridichiarare titoli o servizi già valutati in precedenza è motivo di esclusione. Ci riferiamo in particolare al punteggio attribuito al servizio svolto nei centri di formazione professionale. Poiché infatti non era previsto di dichiararlo nuovamente, la "nuova" valutazione di tale servizio andrebbe a nostro avviso fatta per tutti, indipendentemente dal fatto che sia stato riproposto o meno nella domanda del 2014.

Non è infatti corretto che i docenti che non hanno riportato tali servizi già valutati nello scorso triennio per timore di essere esclusi non abbiano ora la stessa opportunità di vedersi rivalutati i servizi alla luce della nuova tabella.

Ancora un dubbio, anche se su questo punto purtroppo la nota non dice nulla. Molte segreterie scolastiche ci chiedono quale valutazione attribuire alla laurea triennale per chi accede alla II fascia con il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02

La tabella di valutazione dei titoli afferma infatti al punto D.1 ) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all’insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti D.9 e D10 (4),
sono attribuiti punti 3.

E’ importante leggere la nota 4, richiamata all’interno:

" Si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede con diploma di scuola
secondaria. […]"

Questa nota è mutuata dalla tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento, ed era stata così motivata dal Miur con una specifica FAQ

" D.: Per gli aspiranti iscritti o che si iscrivono nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria a seguito di procedure concorsuali, sono valutabili altri diplomi di scuola secondaria di II grado e le lauree triennali?
R.: No. A norma della nota 7 al punto C.1) della Tabella di valutazione dei titoli (All. 2) si valutano solo le lauree almeno quadriennali. Ciò in quanto il titolo d’accesso alle graduatorie in questione è la laurea in scienze della formazione primaria e solo in via transitoria, ai sensi del D.M. 10 marzo 1997, si può accedere alle graduatorie in questione con il diploma di scuola magistrale o con quello d’istituto magistrale. Diversamente operando, all’aspirante che si iscrive con il superamento di procedura concorsuale sarebbe valutato il possesso del diploma scuola secondaria di II grado o della laurea triennale, mentre al candidato che si iscrive con la Laurea in scienze della formazione primaria detti titoli non darebbero alcun punteggio. "

Nelle graduatorie ad esaurimento il conflitto però era tra procedura concorsuale e laurea in scienze della formazione primaria, nella seconda fascia delle graduatorie di istituto tra diploma e laurea. Alcuni sindacalisti da noi contattati sono a favore della valutazione della laurea triennale, ma se così fosse – a nostro parere – il Ministero avrebbe dovuto introdurre una deroga alla nota. In mancanza di ulteriori indicazioni infatti essa rimane valida.

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