Graduatorie di istituto: finestre semestrali per II fascia solo per chi è già inserito in III fascia

Di Lalla
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Il decreto con il quale il Ministero ha disposto l'inserimento degli abilitati in seconda fascia delle graduatorie di istituto tramite finestre semestrali (1° febbraio e 1° agosto di ciascun anno negli anni intermedi di vigenza) è rivolto esclusivamente ai docenti che, entro il 23 giugno 2014, si sono inseriti nella III fascia.

Il decreto con il quale il Ministero ha disposto l'inserimento degli abilitati in seconda fascia delle graduatorie di istituto tramite finestre semestrali (1° febbraio e 1° agosto di ciascun anno negli anni intermedi di vigenza) è rivolto esclusivamente ai docenti che, entro il 23 giugno 2014, si sono inseriti nella III fascia.

Andiamo per ordine. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto è triennale, l'ultimo si è avuto nel 2014, con domanda di scadenza 23 giugno 2014. Il decreto 353/2014 ha previsto all'art. 14 "Con successivi provvedimenti saranno disposti modalità e termini per consentire, con cadenza semestrale, l'inserimento in II fascia agli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Ai suddetti docenti, all'atto del conseguimento dell'abilitazione, è immediatamente garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza"

Pertanto, chi partecipa ai corsi di abilitazione e consegue il titolo, dal giorno successivo può comunicare alla scuola pilota (quella in cui è stata presentata la domanda cartacea di inserimento in III fascia) l'abilitazione, acquisendo la priorità all'interno della fascia, in attesa del passaggio in II fascia.

Tale passaggio avviene appunto con le "finestre semestrali", per le quali il Ministero ha posto le date del 1° febbraio e 1° agosto di ciascun anno scolastico come termine per il conseguimento del titolo. (al momento c'è solo il decreto, si attendono istruzioni per la finestra estiva del 2015).

Ma il problema è proprio questo: nel decreto n. 248 del 4 maggio 2015 il Ministero ha interpretato la norma esclusivamente come passaggio da III a II fascia, non prevedendo l'inserimento di docenti abilitati che non si siano iscritti in precedenza in III fascia. Condizione che è sicuramente potuta avvenire per varie circostanze tra cui, se vogliamo omettere la negligenza o mancata informazione sulle scadenze, il fatto che ai corsi TFA dell'a.a. 2014/15 ha potuto accedere anche chi ha conseguito il titolo di studio entro il 31 agosto 2014. E dunque in estate 2015 potranno esserci docenti regolarmente abilitati ma esclusi dalla II fascia, nonchè dalla III (per evidenti limiti temporali), pur avendo seguito alla lettera le indicazioni ministeriali per il percorso di insegnamento.

E il problema si pone con ancora maggiore evidenza per i prossimi anni, quando il numero degli abilitati non inseriti nella III fascia potrebbe aumentare (naturalmente il discorso presuppone la regolarità dell'indizione delle procedure di abilitazione).

Norma che certamente non può essere applicata ad per infanzia e primaria, dato che non esiste per tali ordini di scuola una III fascia delle graduatoria di istituto.

Tra l'altro la norma – scritta un anno fa dagli stessi Uffici del Ministero – non poneva tale distinzione, poichè non parlava di passaggio dalla III alla II fascia, bensì di "inserimento" in II fascia, lasciando presupporre che il trovarsi in III fascia non fosse requisito necessario.

Riteniamo dunque che il decreto del 2015 contenga un vizio di forma rispetto al decreto del 2014. Finora i sindacati non hanno messo in evidenza tale contraddizione del decreto.

Tra l'altro tale vizio contrasta anche con quanto dichiarato tra le motivazioni del decreto: garantire, ai fini del miglioramento qualitativo del servizio scolastico, la più ampia possibilità di utilizzo di personale abilitato e contemperare le aspettative dei soggetti controinteressati.

Ricordiamo che i docenti abilitati saranno inseriti in un elenco aggiuntivo, graduati in base al punteggio, valutabili ai sensi della tabella A allegata al dm n. 308/2014.

Saranno valutabili, anche in questo elenco aggiuntivo, oltre al titolo di abilitazione, gli altri titoli, ma conseguiti entro il 23 giugno 2014 (in analogia a chi si è iscritto lo scorso anno). L'aggiornamento dei titoli avverrà, per tutti, nel 2017.

La scelta delle scuole. Il personale che si inserisce per infanzia e primaria, inevitabilmente potrà scegliere provincia e relative scuole. Chi è già inserito in III fascia e passa in II, avrà la possibilità di modificare la scelta delle scuole? Il decreto non lo dice, anzi non risulta che il Ministero si sia posto il problema. Pur trattandosi di un elenco aggiuntivo, bisogna considerare attentamente quali conseguenze potrebbe portare una modifica, in anni intermedi, di scelte già effettuate (la normativa non lo prevede). 

Inserimenti con riserva. Ricordiamo, soprattutto agli assistenti amministrativi che controlleranno la regolarità della domanda, la nota del 20 novembre 2014 sui docenti che conseguono il titolo con riserva e che non possono essere inseriti a pieno titolo fino al completamento del procedimento giudiziario. La nota

Il Ministero emanerà un apposito decreto per comunicare le modalità per comunicare il titolo.

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