Graduatoria perdente posto: convivenza con genitore disabile non è requisito richiesto per l’esclusione

Di Lalla
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di Paolo Pizzo – Un docente, referente unico per l’assistenza al genitore, titolare in una scuola ubicata nello stesso comune, ma non convivente con lo stesso, ha diritto ad essere esclusa dalla graduatoria per l’individuazione del perdente posto?

di Paolo Pizzo – Un docente, referente unico per l’assistenza al genitore, titolare in una scuola ubicata nello stesso comune, ma non convivente con lo stesso, ha diritto ad essere esclusa dalla graduatoria per l’individuazione del perdente posto?

La docente ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto.

Il punto V dell’art. 7.1 del CCNI precisa:

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

– documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi; – impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico.

L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011 (Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

– essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza  ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.

Pertanto, come da lettura attenta del punto in questione, la convivenza con il disabile non è il requisito per poter fruire dei benefici del CCNI, ma solo quello per non dover presentare a scuola le autodichiarazioni degli altri familiari .

In conclusione, se il figlio che assiste il genitore è l’unico figlio che vi convive con quest’ultimo non deve presentare l’autodichiarazione di eventuali fratelli o sorelle; se invece non convive con il genitore oppure vi convive ma non è l’unico, allora la dovrà presentare.

La convivenza con il disabile, infatti,  dà solo precedenza al figlio, rispetto ad altri fratelli o sorelle non conviventi, di occuparsi del genitore ma non è condizione essenziale per poter fruire di una eventuale precedenza nelle operazioni di mobilità o per l’esclusione dalle graduatorie interne di istituto.

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