Docenti sovrannumerari e sostegno negato ai disabili: doppio danno

Di Lalla
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red – Il sindacato USB, sede di Catania, denuncia i casi di docenti di sostegno sovrannumerari a fronte di un rapporto insegnante di sostegno: alunni diversamente abili che scende nella provincia, fino a 1:4.

red – Il sindacato USB, sede di Catania, denuncia i casi di docenti di sostegno sovrannumerari a fronte di un rapporto insegnante di sostegno: alunni diversamente abili che scende nella provincia, fino a 1:4.

Il sindacato ricorda che la normativa attualmente vigente in materia di sostegno agli studenti diversamente abili e la giurisprudenza consolidata stabiliscono in maniera inequivocabile che il rapporto tra insegnante di sostegno e alunni diversamente abili è di un insegnante ogni uno, massimo due, alunni in base alla gravità della certificazione.

Lo scorso anno scolastico nella maggior parte delle scuole della provincia di Catania il rapporto è sceso fino a 1:4. L’USB a febbraio in un incontro con i responsabili del sostegno dell’ufficio scolastico provinciale, avvenuto alla presenza del Funzionario vicario, ha sollevato i propri rilievi, ricevendo rassicurazioni piuttosto vaghe. Alla fine di quest’anno scolastico l’USB, a sostegno di alcune famiglie di studenti, ha intrapreso azioni legali contro gli uffici competenti, chiedendo di non perseverare nell’attribuire organici di sostegno insufficienti rispetto alle esigenze degli alunni e delle scuole.

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Inoltre – prosegue il sindacato – in certi casi alcuni insegnanti di sostegno sono stati collocati in sovrannumero in conseguenza di richieste di organico da parte delle scuole sottodimensionate rispetto a quanto previsto dall’attuale normativa. Non sappiamo se tale atteggiamento dipenda da un eccesso di zelo o di sfiducia da parte dei dirigenti nei confronti dell’ufficio scolastico, o da precise indicazioni date dall’ufficio stesso.

Da parte nostra possiamo solo ricordare a tutti che la legge prevede un insegnante di sostegno ogni due alunni beneficiari dell’art. 3 comma 1 della legge 104/92, e un insegnante di sostegno per ogni alunno beneficiario dell’art. 3 comma 3 della stessa legge.

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